Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta dichiarazione di carenza di interesse (TAR Liguria n. 497 del 23.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo vige il principio della piena disponibilità dell’interesse a ricorrere e della relativa azione. La parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, può dichiarare di non avere interesse alla decisione, provocando la presa d’atto del giudice, il quale non ha il potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi al ricorrente o di sindacarne la valutazione. In tal caso il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., con possibilità di compensazione delle spese di lite.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato il decreto del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale n. 1053 del 15 ottobre 2021, recante l’approvazione di un progetto di interventi infrastrutturali per il collegamento intermodale dell’aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova, unitamente agli atti presupposti e connessi. Con successivo atto di motivi aggiunti, la medesima società ha proposto impugnazione accessoria avverso la nota del 16 dicembre 2021, con cui era stato comunicato l’avvio del procedimento di rinnovo della concessione portuale dalla stessa condotta.

La Motivazione del Tribunale

Il Collegio ha rilevato che, in sede di discussione orale dell’affare, la parte ricorrente aveva dichiarato in udienza di non avere più interesse alla definizione nel merito dei gravami, invocando una pronuncia dichiarativa dell’improcedibilità della causa ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., con compensazione delle spese di giudizio. La parte resistente non aveva nulla eccepito in contrario, concordando sulla compensazione delle spese di lite.

Il Tribunale ha quindi osservato che nel processo amministrativo la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, può dichiarare di non avere interesse alla decisione. Tale dichiarazione provoca la presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente o di sindacarne la valutazione, non può che dichiarare l’improcedibilità del gravame.

Il Collegio ha richiamato, a sostegno di tale conclusione, il precedente di TAR Lazio – Roma, sez. IV, n. 22575/2025, e ha ritenuto sussistenti tutti i presupposti per dichiarare l’improcedibilità del ricorso, con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *