Gli incarichi di struttura sanitaria complessa restano alla giurisdizione ordinaria (TAR Liguria n. 845 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Anche in base alla disciplina dettata dal comma 7-bis dell’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, come modificato dall’art. 20 della legge n. 118/2022, l’incarico di direzione di struttura sanitaria complessa non è conferito tramite un pubblico concorso. Ne consegue che, ai fini del riparto di giurisdizione sulle relative controversie, non trova applicazione il comma 4 dell’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001. La giurisdizione appartiene quindi al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.
Il Fatto
Una candidata ha impugnato dinanzi al TAR Liguria l’esito della procedura selettiva indetta dall’ASL 3 per il conferimento di un incarico quinquennale di direzione della Struttura Complessa di Oncologia. La ricorrente ha dedotto la mancata pubblicità del colloquio orale, la carenza di motivazione, l’erroneità della valutazione e l’illegittimità dei sub-criteri previsti dal bando.
L’ASL 3 e la controinteressata, vincitrice della procedura, si sono costituite in giudizio eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. Con motivi aggiunti, la ricorrente ha esteso l’impugnazione agli atti successivi di formalizzazione dell’incarico.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente esaminato la questione di giurisdizione, richiamando il rinvio pregiudiziale disposto dallo stesso Tribunale ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c. sulla spettanza della giurisdizione per le procedure di conferimento degli incarichi direttivi di struttura sanitaria complessa.
Il contrasto giurisprudenziale era sorto a seguito delle modifiche introdotte dalla novella del 2022, che, procedimentalizzando la scelta, avevano avvicinato la procedura al modello concorsuale. La questione è stata risolta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 3868 del 20 febbraio 2026.
La Corte regolatrice ha valorizzato la circostanza che l’attribuzione di un incarico di struttura complessa non integra una progressione verticale tale da comportare una novazione del rapporto di lavoro, possibile solo all’esito di un concorso. Ha pertanto enunciato il principio per cui l’incarico di direzione di struttura sanitaria complessa non è conferito tramite pubblico concorso, con conseguente esclusione della giurisdizione amministrativa ai sensi dell’art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001.
Applicando tale principio al caso di specie, il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta nei termini di legge. Le altre questioni sollevate dalle parti sono rimaste assorbite.
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Nota della Redazione
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