Pagamento quota ridotta: improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse (TAR Lazio n. 6775 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il versamento, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 95/2025, della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018 e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale. Tale pagamento, ove intervenuto in pendenza del giudizio, non determina la cessazione della materia del contendere, che presuppone l’annullamento d’ufficio degli atti impugnati, ma integra una situazione di fatto e di diritto sopravvenuta che rende certa e definitiva l’inutilità della pronuncia, configurando una sopravvenuta carenza d’interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso, con compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La società ricorrente, attiva nella commercializzazione e distribuzione di dispositivi medici, ha impugnato la determinazione dirigenziale con cui la Regione Puglia le aveva imposto il pagamento di una somma a titolo di ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, nonché gli atti presupposti, tra cui il decreto ministeriale di adozione delle linee guida e la certificazione del superamento del tetto. Il ricorso è stato proposto avverso gli atti relativi al c.d. payback sanitario, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9, d.l. n. 78/2015 e dell’art. 8, comma 3, d.l. n. 34/2023. Si sono costituite le Amministrazioni intimate, chiedendo il rigetto del ricorso.
In vista dell’udienza di trattazione, la società ha documentato l’avvenuto pagamento della quota ridotta del 25%, ai sensi dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla legge n. 118/2025, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere o, in subordine, la sopravvenuta carenza di interesse. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 13 marzo 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente qualificato la natura dell’atto di pagamento, escludendo che esso possa costituire presupposto di una cessazione della materia del contendere. Tale evenienza, infatti, può discendere unicamente dall’intervenuto annullamento d’ufficio dei provvedimenti oggetto della domanda demolitoria, circostanza non verificatasi nel caso di specie. Il pagamento della quota ridotta, pur estinguendo l’obbligazione gravante sull’azienda e precludendo ogni ulteriore azione giurisdizionale, non integra un evento satisfattivo della pretesa azionata, che resta quella di annullamento degli atti impugnati, finalizzata a non effettuare alcun pagamento.
Il versamento si sostanzia, piuttosto, in una situazione di fatto e di diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, avendo fatto venire meno per la ricorrente l’utilità della pronuncia del giudice. Il Collegio ha richiamato, sul punto, il precedente di Cons. Stato, Sez. III, 28 marzo 2022, n. 2247, secondo cui la sopravvenuta carenza di interesse ricorre quando la modifica della situazione giuridica e fattuale rende inutile la decisione.
Alla luce di tali considerazioni, la domanda di annullamento è divenuta priva di oggetto effettivo, non potendo la sentenza produrre alcuna utilità concreta per la ricorrente, che ha già assolto l’obbligazione nella misura ridotta prevista dal legislatore. Il Collegio ha pertanto dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., anziché cessato. In ragione della peculiarità della materia trattata e della natura della vicenda, ha disposto la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.