Esecuzione del giudicato e astreinte per la carta del docente (TAR Campania n. 3746 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di eseguire la sentenza del giudice del lavoro rimasta ineseguita, fissando un termine per l’adempimento. La domanda di penalità di mora proposta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. va accolta quando il resistente non oppone elementi ostativi. Nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro la astreinte è stabilita in misura pari agli interessi legali, decorrenti dalla comunicazione dell’ordine di pagamento. In caso di ulteriore inerzia si nomina un commissario ad acta che si sostituisca all’amministrazione inottemperante.
Il Fatto
La ricorrente chiede l’esecuzione della sentenza n. 2117/2024 del 20 settembre 2024 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro e previdenza, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato al pagamento in suo favore della somma di euro 3.000 mediante emissione di buono elettronico, la c.d. carta del docente, oltre spese di giudizio.
Il ricorso, notificato e depositato il 10 dicembre 2025, muove dal presupposto del passaggio in giudicato della sentenza. La ricorrente denuncia che il provvedimento non è stato eseguito e chiede che la sezione ordini all’amministrazione di provvedere, fissando un termine; in caso di ulteriore inerzia domanda la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione alla corresponsione di una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che il ricorso è fondato e lo accoglie. L’amministrazione, costituita con atto di stile, non ha fornito elementi ostativi all’accoglimento della domanda di ottemperanza.
Di conseguenza il Tribunale ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di procedere all’esecuzione della sentenza indicata in epigrafe nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione del presente provvedimento. La fissazione del termine costituisce il primo strumento di tutela dell’interesse sostanziale del ricorrente, già riconosciuto nel giudizio di cognizione.
In caso di ulteriore inerzia, il Collegio nomina commissario ad acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione presso il Ministero, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione. Il commissario pone in essere gli atti necessari per l’esecuzione del giudicato e della pronuncia sulle spese entro l’ulteriore termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione, a cura del difensore del ricorrente, della scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
Il Tribunale accoglie anche la domanda di condanna al pagamento della penalità di mora. L’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. prevede che il giudice fissi, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato. Nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro la penalità decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza e non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali. L’amministrazione è pertanto condannata al pagamento di una somma pari agli interessi legali calcolati sull’importo dovuto, a decorrere dalla data di comunicazione della presente sentenza e fino al giorno dell’effettivo adempimento.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro millecinquecento, oltre accessori di legge, con distrazione al difensore per dichiarato anticipo.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.