Improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere nel payback sanitario (TAR Lazio n. 6773 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La definizione della lite conseguente all’avvenuto versamento, da parte dell’azienda fornitrice di dispositivi medici, della quota ridotta del 25% degli importi dovuti per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla legge n. 118/2025, non integra una cessazione della materia del contendere, ma determina una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, dichiarabile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il versamento, infatti, costituisce una situazione di fatto e di diritto nuova, che estingue l’obbligazione e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale, rendendo certa e definitiva l’inutilità della pronuncia sul ricorso proposto per l’annullamento dei provvedimenti impositivi. La improcedibilità non richiede l’evento satisfattivo rappresentato dall’annullamento d’ufficio degli atti impugnati, essendo sufficiente il venir meno dell’utilità concreta della decisione.
Il Fatto
La società ricorrente, attiva nella commercializzazione di dispositivi medici, impugnava la Determinazione dirigenziale con cui la Regione Piemonte aveva determinato gli importi dovuti a titolo di payback sanitario per gli anni 2015-2018, quantificando il dovuto in una somma superiore a quarantamila euro, nonché gli atti presupposti, tra cui i decreti ministeriali di certificazione del superamento del tetto di spesa e le linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali.
Nelle more del giudizio, l’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla legge n. 118/2025, ha previsto che gli obblighi per gli anni 2015-2018 si intendono assolti con il versamento della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali, disponendo che l’integrale versamento estingue l’obbligazione e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale. La ricorrente, avendo provveduto al pagamento in misura ridotta, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha disatteso la richiesta di cessazione della materia del contendere, rilevando come tale evenienza possa discendere unicamente dall’intervenuto annullamento d’ufficio dei provvedimenti oggetto della domanda demolitoria, circostanza non verificatasi nel caso di specie.
Il pagamento della quota ridotta, ad avviso del Collegio, si sostanzia in una situazione di fatto e di diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, per essere venuta meno per il ricorrente l’utilità della pronuncia del giudice, secondo il principio espresso da Cons. Stato, Sez. III, 28 marzo 2022, n. 2247.
Il versamento non costituisce, tuttavia, evento satisfattivo della pretesa azionata in giudizio, consistente nell’annullamento degli atti impugnati al fine di non effettuare alcun pagamento. Ne consegue che il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La peculiarità della materia trattata ha indotto il Collegio a compensare le spese di lite tra le parti costituite.
Nota della Redazione
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