Proroga del termine commissariale nel giudizio di ottemperanza (TAR Molise n. 301 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato, il tribunale amministrativo può concedere al commissario ad acta una proroga del termine assegnato per la conclusione dell’incarico, qualora ricorrano ragioni giustificative illustrate dallo stesso commissario e non vi sia opposizione della parte ricorrente. La concessione della proroga non è subordinata alla previa acquisizione di una relazione sullo stato della procedura, ben potendo il giudice disporre tale adempimento contestualmente alla proroga stessa, assegnando all’organo commissariale un autonomo termine per il deposito di una documentata relazione che evidenzi le iniziative già esperite e quelle programmate per il buon esito dell’esecuzione.
Il Fatto
La vicenda trae origine dal decreto ingiuntivo n. 283/2017, emesso dal Tribunale di Isernia, con il quale veniva ingiunto al Comune di Sesto Campano il pagamento di una somma in favore di un istituto di credito. A seguito dell’inottemperanza dell’ente locale, la banca creditrice adiva il TAR Molise, che con la sentenza n. 85 del 07.03.2019 accoglieva il ricorso, ordinando al Comune di ottemperare al giudicato entro sessanta giorni e nominando, per il caso di perdurante inerzia, il Prefetto di Isernia quale commissario ad acta, con facoltà di delega.
Nonostante il decorso del tempo e le plurime proroghe già concesse con le ordinanze n. 315 del 2023, n. 100 del 2025 e n. 89 del 2026, il commissario delegato non aveva ancora ultimato gli adempimenti. Con istanza depositata il 12.06.2026, il funzionario delegato dal Prefetto chiedeva un’ulteriore proroga di novanta giorni, rappresentando le ragioni del ritardo. Il Comune, ritualmente evocato in giudizio, non si era mai costituito.
La Motivazione della Corte
Il TAR Molise ha preliminarmente rilevato che la parte ricorrente non si opponeva alla concessione della proroga, mentre il Comune debitore era rimasto contumace. Ciò consentiva al collegio di valutare la sola istanza del commissario ad acta, senza necessità di ulteriori contraddittori.
Il collegio ha ritenuto di accogliere l’istanza di proroga, valorizzando le ragioni illustrate dall’organo commissariale e la consistenza della posta creditoria ancora da soddisfare. L’ordinanza evidenzia come la complessità dell’esecuzione forzata nei confronti di un ente territoriale possa giustificare il ricorso a termini aggiuntivi, in un’ottica di tutela effettiva del creditore, senza che ciò si traduca in un pregiudizio per l’ente debitore, comunque già inadempiente.
Sulla base di tali premesse, il TAR ha accordato la proroga di novanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, ovvero dalla sua notificazione se anteriore. Contestualmente, esercitando i poteri di direzione della fase esecutiva, il collegio ha ordinato al commissario di depositare una relazione di chiarimenti sullo stato attuale della procedura, evidenziando le iniziative già intraprese e quelle programmate, entro il termine di quarantacinque giorni.
La decisione si segnala per la scelta di affiancare alla proroga un obbligo di reporting in capo al commissario: in tal modo il giudice dell’ottemperanza mantiene un controllo serrato sull’evoluzione della procedura, evitando che la concessione di termini aggiuntivi si risolva in una mera dilazione senza prospettive di conclusione.
Nota della Redazione
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