Illegittimità delle delibere regionali sulle rette socioassistenziali: tardività, inammissibilità e improcedibilità delle censure (TAR Calabria n. 1621 del 01.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le delibere regionali che definiscono rette e modalità di compartecipazione per le strutture socioassistenziali sono atti a portata generale e astratta, la cui lesione si concretizza solo con l’atto applicativo. L’impugnazione di tali atti è soggetta al termine decadenziale decorrente dalla pubblicazione, sicché le censure relative a disposizioni non modificate da successivi provvedimenti sono irricevibili se proposte oltre il termine. I motivi che prospettano interessi di soggetti terzi o censure generiche sono inammissibili. La sopravvenuta adozione di nuovi provvedimenti che riformano integralmente il sistema tariffario determina l’improcedibilità per carenza di interesse.
Il Fatto
Alcune strutture private autorizzate o accreditate per l’erogazione di prestazioni socioassistenziali hanno impugnato dinanzi al TAR Calabria una serie di delibere della Giunta regionale, tra cui la D.G.R. n. 669/2022 e la D.G.R. n. 735/2022, nonché il Regolamento n. 18/2022, che modificavano il precedente assetto definito dalla D.G.R. n. 503/2019 e dal Regolamento n. 22/2019. Con motivi aggiunti, una delle ricorrenti ha esteso l’impugnativa alla successiva D.G.R. n. 512/2023.
Le ricorrenti hanno dedotto sei motivi di censura avverso gli atti sopra indicati, lamentando, tra l’altro, l’assenza di una pianificazione del fabbisogno, l’erroneità del calcolo delle rette, l’illogicità del criterio ISEE per la compartecipazione dell’utenza e la mancata differenziazione tra strutture semplicemente autorizzate e strutture accreditate.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto esaminato l’eccezione di tardività sollevata dalla Regione, ritenendola fondata con riferimento al secondo, terzo e quarto motivo del ricorso introduttivo. La D.G.R. n. 503/2019 e il Regolamento n. 22/2019, che costituivano il fondamento delle disposizioni censurate, erano stati pubblicati sul BUR Calabria rispettivamente il 29 novembre e il 25 novembre 2019. Poiché il ricorso è stato notificato solo il 20 febbraio 2023, le censure relative alle disposizioni non innovate dalla D.G.R. n. 669/2022 risultano irricevibili per intervenuta decadenza.
Il primo ed il sesto motivo sono stati invece dichiarati inammissibili. Il primo, concernente l’assenza di un piano di fabbisogno regionale, è stato ritenuto carente di legittimazione e interesse in capo alle strutture ricorrenti, poiché attiene a oneri e incombenti posti a carico dell’utenza e, comunque, generico. Il sesto, relativo alla presunta illogicità dei requisiti previsti dalla D.G.R. n. 844/2007, è stato dichiarato inammissibile in quanto tale delibera non era più vigente, essendo stata superata dal Regolamento n. 22/2019.
Il quinto motivo, con cui si lamentava la mancata adesione della Giunta alle osservazioni della Terza Commissione consiliare, è stato invece respinto nel merito. Il Collegio ha chiarito che i pareri delle Commissioni consiliari in sede referente non hanno carattere vincolante per la Giunta regionale, salva diversa disposizione di legge, e che nel caso di specie il parere era stato comunque considerato e accolto parzialmente.
Quanto ai motivi aggiunti, diretti avverso la D.G.R. n. 512/2023, il TAR ne ha dichiarato l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Nelle more del giudizio, la Regione ha infatti adottato la D.G.R. n. 72 del 4 marzo 2024, pubblicata sul BUR Calabria n. 66 del 27 marzo 2024, che ha disposto una complessiva revisione del sistema tariffario e delle modalità di compartecipazione, sostituendo integralmente l’Allegato 1 della delibera impugnata senza che tale nuovo provvedimento fosse stato a sua volta gravato.
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Nota della Redazione
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