Opposizione all’espulsione con figlio minore: competente la sezione specializzata immigrazione se pende l’autorizzazione ex art. 31 TUI (Cass. civ. n. 27376/2025)
Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Civile, sentenza n. 27376/2025, pubblicata il 13 ottobre 2025, R.G. n. 18326/2024, Presidente Alberto Giusti, Relatrice Maura Caprioli.
Il principio di diritto
In caso di opposizione all’espulsione promossa in pendenza di autorizzazione alla permanenza sul territorio nazionale ex art. 31 TUI da parte del genitore irregolare nel territorio nazionale, la competenza appartiene alla sezione specializzata in materia di immigrazione istituita presso ogni Tribunale ordinario del capoluogo di distretto di Corte d’appello.
Il fatto
Un cittadino straniero impugnava il decreto di espulsione del Prefetto (art. 13 del d.lgs. n. 286/1998), deducendo la lesione del diritto all’unità familiare per la convivenza con la compagna e la figlia minore, mentre pendeva davanti al Tribunale per i minorenni la richiesta di autorizzazione a permanere in Italia ai sensi dell’art. 31, comma 3, del medesimo decreto. Il Giudice di Pace di Cremona declinava la competenza in favore del Tribunale ordinario; questo sollevava conflitto negativo, ritenendo competente la sezione specializzata in materia di immigrazione (presso il Tribunale di Brescia). Investita del regolamento di competenza, la Corte dava atto di orientamenti non uniformi, che indicavano di volta in volta il Giudice di pace, il Tribunale ordinario monocratico, il Tribunale per i minorenni o la sezione specializzata.
La motivazione
La regola generale attribuisce al Giudice di Pace la competenza sull’opposizione al decreto di espulsione (art. 13, comma 8, TUI), ma opera una deroga per vis attractiva quando l’opposizione sia proposta in pendenza di un giudizio sul diritto all’unità familiare (artt. 30, comma 6, e 31, comma 3, TUI), a tutela del preminente interesse del minore. Con il d.l. n. 13/2017 (convertito dalla l. n. 46/2017) il legislatore ha istituito, presso i Tribunali dei capoluoghi di distretto, le sezioni specializzate in materia di immigrazione, competenti anche per i provvedimenti incidenti sul diritto all’unità familiare e per le controversie connesse. In coerenza con la finalità di concentrare presso giudici specializzati le controversie sui diritti fondamentali dello straniero e del minore, vi rientra anche l’opposizione all’espulsione proposta in pendenza dell’autorizzazione ex art. 31 TUI. Non vi è invece attrazione verso il Tribunale per i minorenni, la cui competenza funzionale è circoscritta all’autorizzazione ex art. 31; l’eventuale conflitto tra decisioni dei due procedimenti si previene con la sospensione ex art. 295 cod. proc. civ.
Esito: pronunciando sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Brescia, sezione specializzata in materia di immigrazione, davanti al quale il giudizio va riassunto nei termini di legge.
Implicazioni pratiche
Chi impugna un decreto di espulsione mentre pende, davanti al Tribunale per i minorenni, l’autorizzazione a permanere in Italia ex art. 31 TUI deve incardinare l’opposizione davanti alla sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale del capoluogo di distretto, non davanti al Giudice di Pace né al Tribunale per i minorenni. La ragione è la vis attractiva verso l’organo specializzato per le controversie incidenti sul diritto all’unità familiare e sul preminente interesse del minore. Individuare da subito il giudice competente evita declinatorie e riassunzioni; il rischio di decisioni contrastanti tra i due procedimenti si governa con la sospensione ex art. 295 cod. proc. civ.