Elezioni europee: il sindaco di grande comune o città metropolitana è eleggibile, non si applica l’art. 7 d.P.R. 361/1957 (Cass. civ. n. 27336/2025)

Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Civile, sentenza n. 27336/2025, pubblicata il 13 ottobre 2025 (udienza pubblica dell’11 settembre 2025), R.G.N. 26896/2024. Presidente Laura Tricomi, Relatrice Giulia Iofrida.

Il principio di diritto

In tema di elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, disciplinata dalla legge n. 18 del 24 gennaio 1979, i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e delle città metropolitane, ove muniti dei requisiti di eleggibilità previsti dall’art. 4 della legge, possono essere eletti alla carica di membro del Parlamento europeo, dovendo poi, ai sensi dell’art. 6 della stessa legge, dichiarare entro 30 giorni dalla proclamazione se optano per tale carica o per la conservazione di quella ricoperta, pena la decadenza dalla prima; non si applica, in forza del generico rinvio dell’art. 51, la disciplina dell’art. 7 del d.P.R. n. 361 del 1957, che rende ineleggibili alla Camera dei deputati i sindaci dei comuni oltre 20.000 abitanti che non si siano previamente dimessi.

Il fatto

Un elettore aveva impugnato l’elezione al Parlamento europeo di un sindaco di grande comune, altresì sindaco di una città metropolitana, sostenendo che egli fosse ineleggibile ai sensi dell’art. 51 della legge n. 18 del 1979 e dell’art. 7 del d.P.R. n. 361 del 1957, per non aver rassegnato le dimissioni. La Corte d’appello di Napoli aveva respinto la domanda. L’elettore ricorre per cassazione con quattro motivi, prospettando anche una questione di legittimità costituzionale.

La motivazione

La Corte ha respinto il ricorso. La legge n. 18 del 1979 detta una disciplina compiuta dell’eleggibilità (art. 4) e delle incompatibilità (art. 6, che include i sindaci con diritto di opzione entro 30 giorni dalla proclamazione). L’art. 7 del d.P.R. n. 361 del 1957, relativo alla ineleggibilità alla Camera dei deputati, non è compreso nel generico rinvio dell’art. 51 e sarebbe inconciliabile con il diritto di opzione; le cause di ineleggibilità, quali deroghe al diritto di elettorato passivo (art. 51 Cost.), sono di stretta interpretazione. Manifestamente infondata la questione di costituzionalità.

Esito: la Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente alle spese.

Implicazioni pratiche

La decisione chiarisce un punto ricorrente del diritto elettorale: chi ricopre la carica di sindaco di un comune sopra i 15.000 abitanti o di una città metropolitana può candidarsi ed essere eletto al Parlamento europeo, salvo poi optare tra le due cariche entro 30 giorni dalla proclamazione. La più rigorosa ineleggibilità prevista per la Camera dei deputati non si estende alle elezioni europee, che seguono una disciplina autonoma e circoscrizioni di dimensione sovraregionale.

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