Il diniego di cittadinanza per pendenza penale resiste anche senza giudicato (TAR Lazio n. 6233 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992, il provvedimento costituisce atto di alta amministrazione ampiamente discrezionale, sindacabile solo nei ristretti limiti del controllo estrinseco di legittimità. L’Amministrazione può legittimamente fondare il diniego su una sentenza penale di condanna non passata in giudicato, atteso che la condotta penalmente rilevante è apprezzata come fatto storico e indice sintomatico del grado di integrazione, secondo un standard probatorio del “fondato sospetto” e non dell'”oltre ogni ragionevole dubbio”. La dichiarazione non veritiera circa l’assenza di precedenti penali, resa in sede di domanda, integra altresì, ai sensi dell’art. 75 d.P.R. n. 445/2000, un autonomo motivo di reiezione, rilevando sotto il profilo oggettivo quale indizio di inadeguata conoscenza dei principi che informano i rapporti con l’Amministrazione.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino del Bangladesh, presentava istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992, a seguito di residenza legale protrattasi per oltre vent’anni. Il Ministero dell’Interno respingeva l’istanza richiamando una sentenza penale di condanna a suo carico e la circostanza che l’istante aveva autocertificato l’assenza di condanne, rendendo così una dichiarazione mendace ai sensi dell’art. 76 d.P.R. n. 445/2000. Il provvedimento, già oggetto di declaratoria di incompetenza del TAR Campania, veniva impugnato innanzi al TAR Lazio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto disatteso la censura relativa alla pretesa consumazione del potere per decorso del termine biennale di cui all’art. 8, comma 2, legge n. 91/1992, rilevando come tale disposizione si riferisca esclusivamente alle istanze di acquisto della cittadinanza “di diritto” per matrimonio di cui all’art. 5, e non anche alle domande di naturalizzazione ex art. 9. Per queste ultime il termine riveste natura meramente ordinatoria, come chiarito dalla giurisprudenza richiamata (Cons. Stato, Sez. IV, n. 2718/2017), con la conseguenza che il loro decorso non preclude all’Amministrazione di provvedere, potendo semmai legittimare il ricorso avverso il silenzio.
Quanto al merito, il Tribunale ha ricordato che la concessione della cittadinanza è atto squisitamente discrezionale di alta amministrazione, condizionato alla sussistenza di un interesse pubblico all’accoglienza stabile di un nuovo componente della comunità nazionale e all’attitudine del richiedente ad assumerne i doveri. Il sindacato del giudice è pertanto limitato alla verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti e della logicità e coerenza della motivazione.
In tale quadro, la Corte ha ritenuto non irragionevole la valutazione dell’Amministrazione che ha considerato la commissione di un fatto di reato, pur coperto da sentenza non definitiva, come indice di non piena integrazione rispetto ai valori fondanti l’ordinamento. L’assenza di giudicato, infatti, non pone la condotta nell’indifferenza giuridica né impedisce all’Amministrazione di apprezzarne il rilievo come fatto storico, tanto più quando il reato è stato commesso nel periodo di osservazione decennale rilevante ai fini della valutazione dell’irreprensibilità. Sul piano probatorio, la giurisprudenza richiamata distingue tra il rigore richiesto per la condanna penale (“oltre ogni ragionevole dubbio”) e il minor rigore che presiede al diniego della cittadinanza, per il quale è sufficiente il “fondato sospetto”.
Il Collegio ha infine ritenuto legittimo il diniego anche in ragione dell’omessa dichiarazione del precedente penale. La non veritiera dichiarazione circa la pendenza di procedimenti, quand’anche non integri il reato di falso, determina la reiezione della domanda ai sensi dell’art. 75 d.P.R. n. 445/2000, rilevando sotto un profilo oggettivo e indipendentemente da ogni indagine sull’elemento soggettivo. Tale omissione costituisce comunque indizio di non compiuta integrazione e di mancata conoscenza dei principi che informano i rapporti con la pubblica amministrazione. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese processuali.
Nota della Redazione
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