Rigetto emersione e omessa notifica: provvedimento non viziato (TAR Lazio n. 6339 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso avverso il silenzio-inadempimento quando il procedimento amministrativo si sia concluso con un provvedimento espresso, ancorché successivamente impugnato. La mancata notifica del preavviso di rigetto e del provvedimento finale al lavoratore straniero, pur se titolare di una posizione giuridica qualificata, non determina la illegittimità dell’atto di diniego dell’emersione quando la documentazione ritenuta mancante dall’Amministrazione non venga prodotta dall’interessato neppure nel corso del giudizio, non potendo l’eventuale contributo partecipativo condurre a un esito differente.
Il Fatto
In data 10 agosto 2020, il datore di lavoro della ricorrente presentava domanda di emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103, comma 1, del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, per i settori dell’assistenza alla persona e del lavoro domestico. Protrattasi l’inerzia dell’Amministrazione, la ricorrente proponeva ricorso avverso il silenzio, cui seguivano motivi aggiunti per l’annullamento del decreto di rigetto dell’istanza, emesso il 25 giugno 2021, deducendo il difetto di notifica e di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso principale, rilevando che il procedimento di emersione si era concluso con un provvedimento di rigetto notificato il 28 giugno 2021 al domicilio digitale del datore di lavoro. L’assenza di una situazione di inerzia preclude la declaratoria dell’obbligo di provvedere ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm.
Quanto ai motivi aggiunti, il Collegio ha osservato che l’Amministrazione aveva notificato il preavviso di rigetto al solo domicilio del datore di lavoro, indicando le carenze documentali riscontrate con riferimento all’allegato A di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 103 del D.L. n. 34/2020. La documentazione mancante concerneva il contributo forfettario, la prova della presenza ininterrotta del lavoratore, il reddito prescritto e l’idoneità alloggiativa.
Pur evenendo la titolarità di una posizione giuridica qualificata in capo al lavoratore, il TAR ha ritenuto dirimente la circostanza che la ricorrente non avesse prodotto, neppure in giudizio, la documentazione ritenuta essenziale dall’Amministrazione. La mancata notifica del preavviso e del provvedimento finale non appare, pertanto, idonea a viziare il contenuto dell’atto, non potendo l’eventuale contributo partecipativo condurre a esiti differenti, in conformità al precedente di T.A.R. Lazio, Sez. I ter, n. 16501 del 2025. I ricorsi per motivi aggiunti sono stati conseguentemente rigettati, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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