Il voto numerico della sottocommissione è motivazione sufficiente nell’esame forense (TAR Lazio n. 6126 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di esame di abilitazione alla professione forense, il giudizio di non ammissione alla prova orale, espresso con voto numerico, è di per sé adeguatamente motivato, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti. La valutazione degli elaborati costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in presenza di palese illogicità, manifesta irragionevolezza o grave travisamento dei fatti. La correzione dei compiti non segue una logica di raffronto comparato tra i candidati, essendo ogni elaborato valutato singolarmente alla luce dei criteri predeterminati dalla Commissione.
Il Fatto
Un candidato, non ammesso alle prove orali dell’esame di abilitazione alla professione forense per la sessione 2024, ha impugnato gli atti del procedimento, tra cui la comunicazione di non ammissione e il verbale di correzione della sottocommissione che aveva giudicato insufficiente il suo elaborato scritto. Il ricorrente ha dedotto l’inadeguatezza della motivazione del voto, espresso in forma esclusivamente numerica, la disparità di trattamento rispetto ad altri candidati e vizi nella composizione della sottocommissione esaminatrice. Ha chiesto l’annullamento degli atti e l’ammissione con riserva alla prova orale.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato l’infondatezza del ricorso, richiamando il consolidato insegnimento secondo cui i provvedimenti della commissione esaminatrice che rilevano l’inidoneità delle prove scritte sono adeguatamente motivati anche quando si fondano su voti numerici. L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato e la Corte costituzionale hanno chiarito che il punteggio numerico si traduce in un giudizio complessivo dell’elaborato, suscettibile di sindacato giurisdizionale nei limiti della manifesta illogicità o irragionevolezza.
Quanto alla denunciata disparità di trattamento, il Collegio ha precisato che la correzione non segue la via del raffronto comparato: ogni compito è valutato singolarmente e discrezionalmente, in base ai criteri trasmessi dalla Commissione centrale. La valutazione è unitaria e condizionata dalla completezza e dalla logica interna di ciascun elaborato, sicché un giudizio favorevole reso ad altri candidati non può sanare gli errori del ricorrente.
Sulla composizione della sottocommissione, il TAR ha osservato che l’art. 3, comma 1, d.l. 131/2021 richiede la presenza di tre membri rappresentativi di almeno due categorie professionali, con due avvocati (di cui uno presidente) e un magistrato o docente universitario: nella fattispecie la seduta era composta da due avvocati e un docente universitario, nel pieno rispetto del dettato normativo.
Infine, è stata respinta la doglianza sulla mancata specificazione del voto di ciascun commissario. Nessuna norma impone la verbalizzazione della votazione individuale, dovendosi presumere l’unanimità del punteggio assegnato, salvo che risulti il dissenso di parte dei componenti. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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