La valutazione numerica dell’elaborato all’esame di avvocato è motivazione adeguata (TAR Lazio n. 6127 del 02.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di esame di abilitazione alla professione forense, la valutazione di insufficienza della prova scritta, espressa esclusivamente attraverso un punteggio numerico, è di per sé adeguatamente motivata, senza necessità di osservazioni, glosse o puntualizzazioni, purché il voto sia attribuito in base a criteri predeterminati dalla commissione. Il giudizio della commissione esaminatrice costituisce esercizio di discrezionalità tecnica sindacabile dal giudice amministrativo solo in caso di palese illogicità, manifesta irragionevolezza o travisamento dei fatti. Non è configurabile una disparità di trattamento tra candidati sulla base della comparazione con altri elaborati, poiché la correzione avviene singolarmente e il giudizio favorevole reso ad altro candidato non sana gli errori altrui. Nessuna norma impone, infine, la verbalizzazione del voto attribuito da ciascun commissario, dovendosi presumere l’unanimità del punteggio salvo dissenso risultante.

Il Fatto

La ricorrente, candidata alla sessione 2024 dell’esame di abilitazione alla professione forense, veniva giudicata insufficiente nella prova scritta dalla Sottocommissione della Corte d’Appello di Milano e non ammessa alla prova orale. Impugnava quindi gli atti del procedimento, tra cui il verbale di correzione e i criteri di valutazione, chiedendo l’ammissione con riserva alla prova orale e deducendo l’illegittimità della valutazione del proprio elaborato. Si costituiva in giudizio il Ministero della Giustizia. L’istanza cautelare veniva respinta e la causa era trattenuta in decisione all’esito dell’udienza pubblica del 14 gennaio 2026.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio premette che le doglianze attengono alla correttezza di una valutazione della sottocommissione, espressione di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile solo per vizi di palese illogicità, manifesta irragionevolezza o grave travisamento dei fatti.

Quanto al primo motivo, il Collegio respinge la tesi secondo cui il voto numerico contrasterebbe con l’obbligo di motivazione. Richiama l’Adunanza Plenaria n. 7 del 2017 la quale ha affermato che i provvedimenti della commissione esaminatrice che rilevano l’inidoneità delle prove scritte sono adeguatamente motivati anche quando si fondano su voti numerici, attribuiti in base a criteri predeterminati. A sostegno richiama altresì la Corte costituzionale n. 175 del 2011, secondo cui il punteggio numerico si traduce in un giudizio complessivo dell’elaborato, suscettibile di sindacato nei limiti individuati dalla giurisprudenza, e non richiede l’apposizione di osservazioni o glosse, anche per non frustrare le esigenze di economicità dell’azione amministrativa.

Il TAR dichiara infondata anche la censura sulla disparità di trattamento, basata sul raffronto con altri candidati. La correzione non segue una via comparativa: ogni elaborato è valutato singolarmente alla luce dei criteri della Commissione Centrale e un giudizio favorevole ad altro candidato non può sanare gli errori commessi dalla ricorrente, essendo ontologicamente non sovrapponibili i giudizi formulati hic et nunc dall’organo tecnico.

Il Collegio respinge infine la doglianza sulla mancata specificazione del voto dei singoli commissari, richiamando il TAR Salerno n. 2913 del 2023: in assenza di una norma che imponga l’esplicitazione dei momenti di formazione della volontà collegiale, è legittimo verbalizzare il solo voto complessivo risultante dalla somma dei voti assegnati, presumendosi l’unanimità salvo dissenso emergente.

Il ricorso è pertanto respinto, con spese compensate per la particolarità della materia. La sentenza conferma che l’amministrazione aveva comunque indicato alla candidata le modalità per accedere agli atti dell’esame.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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