Accreditamento AFAM: la valutazione della docenza richiede una verifica omnicomprensiva dei curricula (TAR Lazio n. 10456 del 08.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di accreditamento iniziale di nuove sedi di istituzioni AFAM non statali, il parere di ANVUR sulla qualificazione della docenza non può risolversi in una valutazione atomistica di singole carenze curriculari, ma deve basarsi su una ricognizione obiettiva e puntualmente documentata dei curricula, valorizzandone in modo completo e bilanciato tutti gli elementi rilevanti, ivi inclusa l’attività professionale e didattica pregressa. La valutazione di adeguatezza attiene all’idoneità all’insegnamento, non già all’ottimalità del profilo rispetto a ogni criterio delle linee guida, sicché la mancata considerazione di esperienze professionali e artistiche risalenti integra un vizio di difetto di istruttoria per violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. Il riscontro alle controdeduzioni del privato, a fronte del preavviso di rigetto, non può limitarsi a formule stereotipate, ma deve consistere in un effettivo esame degli elementi di fatto addotti. Ove le linee guida prevedano una soglia di tolleranza, l’Amministrazione è tenuta a motivare puntualmente sul rapporto tra le criticità rilevate e i complessivi crediti formativi.

Il Fatto

Un’istituzione AFAM non statale, unitamente al soggetto promotore, ha impugnato il diniego ministeriale di accreditamento dei corsi di diploma accademico di primo livello per una nuova sede decentrata, con decorrenza dall’anno accademico 2024/2025. Il provvedimento di rigetto si fondava sui pareri negativi resi da ANVUR, che avevano evidenziato esclusivamente criticità relative alle risorse di personale, avendo invece accertato l’adeguatezza delle risorse strutturali e finanziarie.

. Il ricorso, trasposto in sede giurisdizionale dopo la proposizione del ricorso straordinario, censurava la valutazione di inadeguatezza dei docenti, deducendo la contraddittorietà rispetto al positivo accreditamento della sede centrale e l’erronea applicazione dei criteri previsti dalle linee guida ANVUR.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondate tutte le censure articolate. Quanto al primo motivo, il Collegio ha rilevato che la circostanza che taluni docenti fossero già attivi presso la sede centrale, avendo superato la fase di accreditamento periodico del 2021 per i medesimi codici settoriali, imponeva all’Amministrazione di dimostrare l’effettiva diversità dei parametri di valutazione o il sopravvenire di modifiche delle condizioni di fatto o di diritto, onere non assolto in giudizio.

Con riferimento al secondo motivo, la sentenza ha censurato l’esame atomistico dei curricula operato dall’Agenzia, che si era concentrata su singole presunte carenze – quali l’assenza di pubblicazioni o la risalenza dei titoli – senza una valorizzazione complessiva e bilanciata del compendio curriculare. Il TAR ha precisato che le pubblicazioni costituiscono solo uno dei criteri di valutazione e che l’adeguatezza del docente va apprezzata in termini di idoneità all’insegnamento, con conseguente illegittimità delle valutazioni di demerito fondate esclusivamente sulla mancata recente attività professionale o di produzione.

Quanto al terzo motivo, la pronuncia ha ribadito che, pur non sussistendo un obbligo di analitica confutazione delle deduzioni procedimentali, il riscontro alle controdeduzioni del privato deve essere effettivo e non meramente apparente. Nel caso di specie, le formule utilizzate nel parere definitivo sono state giudicate stereotipate, non idonee a dimostrare l’avvenuta considerazione degli specifici elementi facttuali addotti dall’istituto.

Da ultimo, il Collegio ha accolto anche la censura relativa alla mancata applicazione della soglia di tolleranza del 10% prevista dalle linee guida per la copertura disciplinare dei crediti formativi, rilevando che l’Agenzia non aveva fornito alcuna motivazione circa il rapporto tra le criticità riscontrate e il complessivo numero di crediti dei corsi. In accoglimento del ricorso, il TAR ha annullato gli atti impugnati, ordinando al Ministero di pronunciarsi nuovamente, previa acquisizione di un nuovo parere ANVUR nel contraddittorio procedimentale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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