Esecuzione del giudicato sulla carta docenti e commissario ad acta (TAR Campania n. 246 del 14.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro che accerta il diritto del docente a contratto a tempo determinato al beneficio della carta elettronica è azionabile davanti al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Decorsi inutilmente i 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, l’amministrazione è tenuta all’esatta esecuzione nel termine assegnato dal giudice. L’inerzia legittima la nomina del commissario ad acta e la condanna al pagamento dell’astreinte, che il Collegio quantifica negli interessi legali entro il tetto del 10% del dovuto, secondo la funzione compulsiva e di garanzia dell’effettività della tutela. La mancanza di fondi in bilancio o di disponibilità di cassa non costituisce causa legittima di impedimento all’esecuzione.

Il Fatto

La ricorrente agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per ottenere l’attuazione della sentenza della Corte di Appello di Napoli in funzione di giudice del lavoro, con cui è stato accertato il suo diritto, in relazione ai contratti a tempo determinato, al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2016/2017, 2018/2019 e 2020/2021.

La sentenza ha condannato il Ministero all’erogazione del buono elettronico per complessivi € 1.500,00, oltre spese. Non proposta impugnazione, il titolo è passato in giudicato ed è stato notificato all’amministrazione il 10 gennaio 2025. Decorso inutilmente il termine dilatorio, la ricorrente chiede la condanna al pagamento, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penale per l’ulteriore ritardo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene il ricorso fondato. È rispettato il termine dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e quello dell’art. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm. Risulta inoltre decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.

La sentenza è passata in giudicato. Poiché non è stata allegata prova dell’adempimento, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. All’esito, la prova dell’adempimento dovrà essere depositata mediante documentazione conforme alle disposizioni sul p.a.t.

In accoglimento della domanda, il Collegio nomina sin da ora quale commissario ad acta il responsabile della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario. Decorso inutilmente il termine, il commissario porrà in essere gli atti necessari entro ulteriori 60 giorni. Egli dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa. L’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento.

È accolta anche la domanda di condanna al pagamento dell’ulteriore somma ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. L’astreinte è calcolata nella misura degli interessi legali su quanto risultante dal giudicato, in aggiunta a quelli dovuti per legge, attese le funzioni compulsiva e di garanzia del principio di effettività della tutela di cui all’art. 1 cod. proc. amm. Quale dies a quo si assume il sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione; quale dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo, anche tardivo; quale limite massimo il 10% dell’importo dovuto, oltre il quale la misura perderebbe funzione compulsoria divenendo fonte di sproporzionata locupletazione.

Il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria n. 8/2021, sulla concorrenza tra potere dell’amministrazione e commissario, e l’Adunanza Plenaria n. 7/2019, sulla necessità del tetto massimo e della valutazione di non manifesta iniquità. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con riduzione del 50%, trattandosi di ricorso di natura seriale, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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