Accesso agli atti e inammissibilità della istanza reiterata senza fatti nuovi (TAR Campania n. 1257 del 15.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di trenta giorni previsto dall’art. 25, commi 4 e 5, l. n. 241/1990 per impugnare il diniego di accesso, espresso o formatosi mediante silenzio, ha natura decadenziale e non consente la reiterazione dell’istanza né l’impugnazione del successivo diniego meramente confermativo. L’interessato è legittimato a presentare una nuova istanza di accesso soltanto in presenza di fatti nuovi, sopravvenuti o successivamente conosciuti, oppure di una diversa e fondata prospettazione della consistenza dell’interesse giuridicamente rilevante o della posizione legittimante. In difetto di tali profili di novità opera una preclusione processuale, rilevabile d’ufficio, che rende inammissibile il ricorso avverso il diniego formatosi sulla istanza reiterata.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di una struttura turistico ricettiva, presentava il 25.02.2025 una istanza di accesso agli atti del comune, chiedendo copia della concessione di suolo pubblico, dei titoli edilizi rilasciati a una società controinteressata per opere eseguite presso una struttura ricettiva, delle asseverazioni e dei grafici dei fiduciari, nonché di eventuali ordinanze demolitorie, sospensioni edilizie e istanze sananti.
Decorso il termine di legge senza riscontro, si formava il silenzio rigetto. Il ricorrente impugnava il diniego tacito chiedendo l’accertamento del diritto all’accesso e la condanna del comune all’ostensione. Il comune non si costituiva; la controinteressata eccepiva profili di inammissibilità, rilevando che analoghe istanze erano già state respinte con dinieghi non impugnati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie l’eccezione della controinteressata e dichiara il gravame inammissibile. Il percorso argomentativo muove dalla qualificazione del termine fissato dall’art. 25, commi 4 e 5, l. n. 241/1990, che pone un limite all’esercizio dell’azione giudiziaria e deve essere inteso come termine a base di decadenza, non potendosi sostenerne l’irrilevanza.
Da tale qualificazione deriva una conseguenza precisa: la mancata impugnazione del diniego di accesso nel termine di trenta giorni non consente la reiterabilità dell’istanza né l’impugnazione del successivo diniego meramente confermativo del precedente. Il Collegio non esclude però la presentazione di una nuova istanza quando intervengano fatti nuovi o sopravvenuti, oppure a fronte di una diversa prospettazione dell’interesse giuridicamente rilevante.
La motivazione richiama i precedenti amministrativi secondo cui l’interessato può legittimamente reiterare l’istanza, tacitamente disattesa o respinta con determinazione non tempestivamente impugnata, in presenza cumulativa o alternativa di fatti nuovi, non rappresentati nell’istanza originaria, o di una diversa e fondata prospettazione della consistenza dell’interesse giuridicamente rilevante e della posizione legittimante.
Trasferendo le coordinate ermeneutiche alla fattispecie, il Collegio rileva che con due istanze del 02.03.2023 l’interessato aveva già chiesto la sequela dei provvedimenti sul fondo e il rilascio dei titoli giustificativi di eventuali manufatti, espressamente motivando l’ultima richiesta nella tutela dei diritti. Le istanze del 2023 e quella del 2025 presentano contenuto analogo e afferiscono al medesimo oggetto di interesse.
In carenza di profili di novità fattuali, dunque, si è consolidata una preclusione processuale per la mancata impugnazione dei pregressi dinieghi nei termini di legge. La natura processuale della decisione giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti. Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Nota della Redazione
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