Rileva l’affidabilità del nucleo familiare nel diniego di cittadinanza per naturalizzazione (TAR Lazio n. 5385 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio prognostico demandato all’Amministrazione in materia di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, rilevano non solo i precedenti penali del richiedente, ma anche le condotte antigiuridiche dei familiari conviventi, quali indici sintomatici della sua inaffidabilità e della non compiuta integrazione nella comunità nazionale. Tali elementi sono apprezzati in modo globale e sintetico, come valutazione d’impatto, e non atomistico. L’assoluzione penale del richiedente non preclude la valutazione negativa del medesimo fatto storico in sede amministrativa, in forza del principio di autonoma valutazione del fatto rispetto all’esito del giudizio penale.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, impugnava il decreto ministeriale di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992. L’Amministrazione aveva fondato il diniego sui precedenti penali a carico dell’istante e, soprattutto, sui gravi pregiudizi concernenti il padre e il fratello, entrambi conviventi. Il ricorrente deduceva eccesso di potere, motivazione insufficiente e difetto di istruttoria, sostenendo che il rigetto non potesse basarsi su una mera elencazione di precedenti senza un giudizio sulla sua moralità e integrazione sociale.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo il provvedimento impugnato legittimo e adeguatamente motivato. Il Collegio ha chiarito che la valutazione demandata all’Amministrazione è di natura complessa e sintetica: i precedenti non devono essere considerati singolarmente, ma nel loro insieme, nella loro periodicità e nella loro natura, quali indicatori dell’indole del richiedente. In questa prospettiva, la circostanza che parte dei precedenti riguardi il padre e il fratello conviventi non inficia la legittimità del diniego, poiché la stabilità dei legami familiari e affettivi può indurre l’interessato ad agevolare comportamenti contrari all’ordinamento, compromettendo il suo duraturo inserimento nella comunità nazionale.
La Corte ha inoltre respinto l’eccezione basata sul principio della personalità della responsabilità penale, evidenziando che il diniego non estende all’istante le conseguenze penali dei fatti altrui, ma valuta la sua affidabilità in un’ottica prognostica e di precauzione, anche in considerazione della possibile estensione ai familiari di alcune previsioni normative relative ai parenti del cittadino italiano.
Quanto all’assoluzione in sede penale per i reati di percosse e lesioni, il TAR ha richiamato il principio della pluriqualificazione del fatto giuridico: lo stesso comportamento può assumere diversa rilevanza nei diversi settori dell’ordinamento. Le risultanze fattuali oggetto della vicenda penale possono quindi essere valutate negativamente in sede amministrativa, a prescindere dagli esiti processuali, perché rivelatrici di una personalità non incline al rispetto delle regole di civile convivenza.
Infine, il Collegio ha sottolineato che la concessione della cittadinanza è un’esplicazione del potere sovrano dello Stato, che presuppone l’assenza di qualsiasi dubbio sulla piena adesione del richiedente ai valori costituzionali. La particolare cautela dell’Amministrazione è compensata dalla facoltà di presentare una nuova istanza trascorso un anno dal diniego, una volta venute meno le condizioni ostative.
Nota della Redazione
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