Ottemperanza e astreintes nel procedimento paesaggistico: onere di collaborazione del privato (TAR Toscana n. 704 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il privato che, dopo la richiesta istruttoria dell’amministrazione, ometta ogni attività di collaborazione non può invocare la condanna alle astreintes, poiché la mancata conclusione del procedimento è a lui addebitabile e la condanna con finalità di coercizione indiretta risulterebbe manifestamente iniqua. La domanda di risarcimento del danno ex art. 112, comma 3, cod. proc. amm. presuppone che il giudicato abbia riconosciuto la spettanza del bene della vita e che ne sia divenuta impossibile l’esecuzione in forma specifica: non ricorre tale presupposto quando l’annullamento sia stato disposto per vizi formali, quali il difetto di motivazione, che restituiscono all’amministrazione integra la discrezionalità. Il giudizio di spettanza del bene della vita non è esperibile finché il potere non sia stato riesercitato, pena il sindacato su poteri amministrativi non ancora esercitati, vietato dall’art. 34, comma 2, cod. proc. amm.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di un’azienda agricola, ha proposto giudizio di ottemperanza della sentenza della Sezione n. 16/2021, con cui erano stati annullati i pareri negativi della Soprintendenza e il conseguente provvedimento comunale di archiviazione in materia di autorizzazione paesaggistica. La sentenza ottemperanda aveva annullato i dinieghi per difetto di motivazione, restituendo alle amministrazioni il compito di riesaminare il progetto.
Dopo la pubblicazione, il Comune ha riattivato il procedimento e richiesto alla Soprintendenza il parere di competenza. Nel perdurare del silenzio, la ricorrente ha introdotto il giudizio di ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta, la condanna alle astreintes e il risarcimento ex art. 112, comma 3, cod. proc. amm. Con motivi aggiunti ha poi impugnato la nota comunale di richiesta di integrazione documentale e il parere sospensivo della Commissione per il paesaggio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto dell’attività amministrativa svolta dopo la sentenza ottemperanda. Ha tuttavia rilevato che, a seguito della richiesta di integrazione documentale formulata dalla Soprintendenza e trasmessa in pari data alla ricorrente, quest’ultima ha omesso ogni attività e le amministrazioni non hanno tratto le necessarie conseguenze da tale inerzia. Sulla base dell’effetto conformativo, le amministrazioni avrebbero dovuto adottare un provvedimento espresso conclusivo del procedimento, non intervenuto all’atto del passaggio in decisione.
Su questa base il ricorso per ottemperanza è stato accolto, con l’ordine di provvedere nel termine di trenta giorni e la nomina, per il caso di persistente inottemperanza, del commissario ad acta.
Il ricorso per motivi aggiunti è stato dichiarato inammissibile. Le note impugnate costituiscono atti endoprocedimentali privi di contenuto lesivo e meramente esecutivi di una nota della Soprintendenza rimasta inoppugnata, per di più superata dalla successiva richiesta istruttoria resa necessaria dalla verifica di conformità con il PIT approvato dopo i dinieghi annullati. Il gravame difetta dunque di interesse.
Quanto alle astreintes, la domanda è stata respinta perché la mancata conclusione del procedimento è addebitabile alla ricorrente, che non ha riscontrato la richiesta della Soprintendenza; la condanna con finalità di coercizione indiretta sarebbe manifestamente iniqua.
La domanda risarcitoria ex art. 112, comma 3, cod. proc. amm. è stata del pari rigettata. La sentenza ottemperanda non ha riconosciuto il bene della vita, ma ha annullato per vizi formali i dinieghi opposti: manca quindi l’impossibilità sopravvenuta di esecuzione in forma specifica, presupposto della conversione dell’obbligo in obbligazione risarcitoria. Anche riqualificata come generica richiesta risarcitoria, la pretesa è infondata: manca la prova del danno-conseguenza e il giudizio di spettanza del bene della vita si risolverebbe in un sindacato su poteri amministrativi non ancora esercitati, vietato dall’art. 34, comma 2, cod. proc. amm. L’annullamento per insufficienza motivazionale ha restituito alle amministrazioni la discrezionalità di pronunciarsi anche in senso nuovamente sfavorevole. La soccombenza reciproca ha imposto la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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