Carta docente e ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Campania n. 1140 del 17.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei confronti della Pubblica Amministrazione l’azione di ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario è ammissibile quando sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996, e sia data prova della definitività del titolo. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo ordina la piena esecuzione del giudicato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. La condanna a un’obbligazione di facere di valore economico determinato è assimilabile a una condanna pecuniaria e legittima l’applicazione dell’astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., oltre alla nomina sin d’ora del commissario ad acta ex art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm. L’esaurimento dei fondi di bilancio non costituisce causa di impedimento all’adempimento.

Il Fatto

Le ricorrenti, docenti, hanno adito il TAR Campania per ottenere l’esecuzione di una sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, n. 6/2024, pubblicata il 5 gennaio 2024, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione in loro favore della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per un valore di € 500,00 per ciascun anno scolastico. Il titolo riconosceva alla prima ricorrente il beneficio per cinque annualità, per complessivi € 2.500,00, e alla seconda per quattro annualità, per complessivi € 2.000,00.

La sentenza, munita di formula esecutiva, era stata notificata all’Amministrazione l’8 gennaio 2024 ed era passata in giudicato, come certificato dalla cancelleria il 12 maggio 2025. Lamentando il perdurante inadempimento del Ministero dopo l’inutile decorso del termine dilatorio, le ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza, la condanna alle spese con distrazione e l’applicazione di una penalità di mora, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la ricevibilità e l’ammissibilità del ricorso. La notifica e il deposito sono avvenuti nel rispetto dei termini; sussistono le condizioni dell’azione di ottemperanza previste dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., avendo le ricorrenti depositato copia autentica del titolo e la certificazione di definitività.

Quanto al termine dilatorio, il giudice ha rilevato che la notifica del titolo esecutivo è avvenuta l’8 gennaio 2024 e il ricorso è stato introdotto il 15 novembre 2025: risulta dunque ampiamente decorso il termine di 120 giorni prescritto dall’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996, la cui osservanza costituisce condizione di ammissibilità dell’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Nel merito, l’inadempimento del Ministero è stato ritenuto pacifico, non avendo l’Amministrazione, rimasta non costituita, fornito alcuna prova dell’avvenuto adempimento. Il Collegio ha quindi dichiarato l’obbligo di piena e integrale esecuzione del giudicato, assegnando per l’adempimento spontaneo il termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza.

È stata accolta anche la richiesta di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Il Collegio ha osservato che l’istituto ha finalità sanzionatoria e compulsoria e che, pur riguardando un’obbligazione di facere, essa è assimilabile a una condanna pecuniaria perché il valore economico della prestazione è precisamente determinato. La penalità è stata fissata in misura pari agli interessi legali sul valore del beneficio, dal sessantunesimo giorno successivo alla comunicazione e fino all’effettivo adempimento, entro il limite del 10% della sorta capitale.

In accoglimento della richiesta di parte, il Tribunale ha nominato sin d’ora il commissario ad acta ex art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., individuandolo nel Direttore generale pro tempore della DGOSV, con facoltà di delega, per il compimento di tutti gli atti necessari all’esecuzione entro ulteriori 60 giorni dalla richiesta della parte. Ha inoltre ricordato che l’eventuale esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento, dovendo l’organo straordinario porre in essere ogni iniziativa utile all’adempimento, incluse le variazioni di bilancio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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