Il diniego di cittadinanza può fondarsi sui precedenti penali dei familiari conviventi (TAR Lazio n. 5382 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992, può legittimamente fondarsi sui precedenti penali dei familiari conviventi con il richiedente, purché il provvedimento motivi in modo puntuale la valutazione prognostica negativa circa l’utile inserimento del medesimo nella comunità nazionale. Tale valutazione non viola il principio di personalità della responsabilità penale, atteso che il diniego non estende all’istante le sanzioni penali comminate ai congiunti, ma impedisce che la concessione dello status possa recare danno alla collettività, in ragione dell’estensione ai familiari del cittadino italiano delle previsioni normative in materia penale. Il giudizio di affidabilità del naturalizzando è di natura globale e sintetica, deve considerare la reiterazione e la natura degli episodi delittuosi commessi dal nucleo familiare e non si limita ai fatti penalmente rilevanti, ma si estende all’area della prevenzione dei reati e della astratta pericolosità sociale.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, presentava istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992, in data 26 novembre 2022. L’Amministrazione respingeva la domanda con decreto del 24 aprile 2024, rilevando a carico della moglie una sentenza irrevocabile per furto e a carico del figlio plurimi deferimenti all’autorità giudiziaria per lesioni personali, ingiuria, minaccia e rissa, episodi in gran parte ricadenti nel decennio di osservazione antecedente la domanda.
Avverso il provvedimento di rigetto il richiedente proponeva ricorso dinanzi al TAR Lazio deducendo, in sostanza, l’illegittimità della valutazione di precedenti penali facenti capo a soggetti diversi dall’istante, in applicazione del principio di personalità della responsabilità penale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il ricorso, richiamando il consolidato orientamento della Sezione in materia di cittadinanza per naturalizzazione. Il giudizio prognostico demandato all’Amministrazione non è di tipo atomistico: i precedenti penali dei familiari conviventi costituiscono indicatori della personalità del richiedente e della sua attitudine a rispettare i valori fondamentali dell’ordinamento, da apprezzare in modo globale e sintetico, con una valutazione di impatto complessivo.
Quanto alla dedotta violazione del principio di personalità della responsabilità penale, la pronuncia chiarisce che il diniego non estende all’interessato le conseguenze sanzionatorie dei fatti commessi dai congiunti. L’Amministrazione, piuttosto, esercita un potere di verifica prognostica sulla capacità del richiedente di garantire l’utile inserimento nella comunità nazionale, impedendo che la concessione dello status possa recare pregiudizio alla collettività.
La Corte valorizza, inoltre, la circostanza che i reati ascritti ai familiari siano puniti con la reclusione di durata superiore alla soglia di cui all’art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 91/1992, soglia che, se superata, preclude il conseguimento della cittadinanza persino al coniuge di cittadino italiano che vanta un diritto soggettivo ai sensi dell’art. 5 della medesima legge. Tale elemento rafforza la ragionevolezza della valutazione negativa espressa nei confronti del nucleo familiare.
La pronuncia precisa infine che lo stabile inserimento sociale ed economico del richiedente rappresenta solo il presupposto per conservare il titolo di soggiorno, non già un titolo automatico alla concessione della cittadinanza, che richiede l’accertamento di un interesse pubblico alla luce dei valori della società nazionale. La natura discrezionale e sovrana del potere di ampliamento della compagine di cittadini impone che nessuna ombra di inaffidabilità sussista in capo al richiedente e che la valutazione negativa sia compensata dalla facoltà di reiterare l’istanza a distanza di un anno, una volta mutate le condizioni oggettive.
Nota della Redazione
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