Contraddittorio effettivo obbligatorio prima dell’annotazione A.N.A.C. della risoluzione contrattuale (TAR Lazio n. 5330 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento che conduce all’annotazione nel casellario informatico dei contratti pubblici ai sensi dell’art. 222, comma 10, del d.lgs. n. 36/2023, l’A.N.A.C. deve assicurare all’operatore economico segnalato un contraddittorio effettivo che concerna sia l’an sia il quomodo dell’esercizio del potere di annotazione. È illegittima, per difetto di istruttoria e violazione del principio del contraddittorio, la decisione con cui l’Autorità, senza avere preventivamente sentito l’operatore, accerti la non manifesta infondatezza della segnalazione e l’utilità della notizia, riservando al privato un intervento successivo limitato alla sola integrazione o rettifica del testo dell’annotazione. Un eventuale atto successivo può assumere efficacia sanante solo se assistito da una motivazione particolarmente congrua e articolata, tale da dimostrare che l’Autorità abbia effettivamente rivalutato le difese dell’operatore. La risoluzione contrattuale rileva nel giudizio avverso l’annotazione solo come accertamento incidentale, non idoneo a passare in giudicato.
Il Fatto
Un operatore economico stipulava con la stazione appaltante un accordo quadro per il servizio di manutenzione degli impianti antincendio. A seguito di contestazioni per ritardi nell’esecuzione di alcuni interventi, la committente dichiarava la risoluzione del contratto ai sensi della clausola risolutiva espressa e segnalava la vicenda all’A.N.A.C. L’Autorità, all’esito di un procedimento nel quale l’impresa era stata invitata a presentare osservazioni solo ai fini dell’integrazione o rettifica del testo già predisposto, disponeva l’iscrizione nell’area B del casellario informatico. Dopo la proposizione del ricorso, l’A.N.A.C. rettificava l’annotazione eliminando un refuso ma la ripubblicava; l’operatore impugnava il nuovo provvedimento con motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente dichiarato l’improcedibilità del ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse, essendo l’originaria annotazione stata sostituita da quella successiva, e ha respinto l’eccezione di inammissibilità per difetto di giurisdizione sollevata dalla stazione appaltante. La vicenda risolutiva — ha chiarito il Collegio — rileva nella sede amministrativa solo in quanto ridonda nell’accertamento della non manifesta infondatezza della segnalazione, presupposto, unitamente all’utilità, per l’inserimento della notizia nel casellario: si tratta di un accertamento meramente incidentale, ai sensi dell’art. 8, comma 1, cod. proc. amm..
Nel merito, il giudice ha richiamato la precedente sentenza di questo stesso Tribunale n. 9151 del 2025, che aveva dichiarato l’illegittimità del regolamento di cui alla delibera A.N.A.C. n. 272/2023 per la mancata previsione del contraddittorio e di una valutazione autonoma dell’Autorità. Nel caso di specie, la nota con cui l’Autorità aveva comunicato l’avvio del procedimento conteneva già l’accertamento della conformità della procedura seguita dalla stazione appaltante, della non manifesta infondatezza della segnalazione e dell’utilità dell’inserimento, prima che l’operatore potesse svolgere osservazioni, limitate alla sola integrazione o rettifica del testo.
Tale scissione del procedimento — decisione sull’an assunta senza contraddittorio e partecipazione del privato solo sul quomodo — è stata ritenuta lesiva dei principi elaborati dalla giurisprudenza richiamata. La successiva nota del 18 luglio 2025 non poteva sanare il vizio, difettando di una motivazione particolarmente congrua e articolata che dimostrasse un’effettiva rivalutazione delle difese dell’impresa. Il Collegio ha quindi accolto le censure di eccesso di potere per difetto di istruttoria e violazione del principio del contraddittorio, annullando il provvedimento, fermo restando l’obbligo dell’operatore di segnalare il fatto annotabile in sede di partecipazione alle gare ove persistano i presupposti.
Nota della Redazione
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