Sanzione inottemperanza demolizione autonoma e non modulabile rispetto a quella paesaggistica (TAR Liguria n. 831 del 25.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, del D.P.R. n. 380/2001 per l’inottemperanza all’ordine di demolizione di opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo paesaggistico è dovuta nella misura fissa di 20.000 euro, non modulabile tra minimo e massimo edittale. Detta sanzione ha funzione di coercizione indiretta all’esecuzione dell’ordine demolitorio ed è autonoma e cumulabile con la sanzione pecuniaria paesaggistica di cui all’art. 167 del D.lgs. n. 42/2004, che assolve invece a finalità riparatoria dell’impatto paesaggistico. Il pagamento della sanzione paesaggistica, ove non segua l’ottenimento della sanatoria edilizia, non esonera il responsabile dall’obbligo di demolire né dall’applicazione della sanzione per la mancata ottemperanza.

Il Fatto

La ricorrente aveva ottenuto l’autorizzazione alla realizzazione di una rampa di accesso alla propria abitazione, con l’espresso obbligo di ripristino dell’area al termine dei lavori. La rampa non era stata invece demolita ma modificata e ampliata. A seguito dell’ordine di sospensione lavori, la ricorrente presentava istanza di sanatoria paesaggistica, ottenendo dal Comune l’accertamento di compatibilità paesaggistica dell’opera, previo pagamento della sanzione pecuniaria di cui all’art. 167, comma 5, del D.lgs. n. 42/2004, quantificata in 20.144 euro.

Non avendo la ricorrente presentato l’istanza di accertamento di conformità edilizia, il Comune notificava l’ordinanza di demolizione, non impugnata. Rilevata l’inottemperanza, l’Amministrazione disponeva l’acquisizione del sedime al patrimonio comunale e irrogava la sanzione pecuniaria di 20.000 euro ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, del D.P.R. n. 380/2001, impugnata dalla ricorrente.

La Motivazione del Tribunale

Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la ricorrente non contestava l’an della sanzione, risultando pacifica l’inottemperanza all’ordine di demolizione, ma ne censurava soltanto il quantum, ritenendo che il Comune avrebbe dovuto quantificare l’importo tra il minimo di 2.000 e il massimo di 20.000 euro in ragione della già accertata compatibilità paesaggistica dell’opera.

La censura è stata respinta sulla base della diversa funzione delle due sanzioni. La sanzione paesaggistica di cui all’art. 167 del D.lgs. n. 42/2004 ha ratio riparatoria dell’impatto dell’abuso sul paesaggio ed è finalizzata al rilascio della compatibilità paesaggistica che consente di mantenere l’opera. La sanzione di cui all’art. 31, comma 4-bis, del D.P.R. n. 380/2001 non monetizza invece l’impatto paesaggistico né reprime l’abuso edilizio, ma è una misura coercitiva indiretta volta a favorire l’esecuzione dell’ordine di demolizione: il presupposto applicativo è l’omessa esecuzione dell’ingiunzione di ripristino, non la realizzazione dell’abuso.

Il Tribunale ha quindi affermato la natura autonoma e cumulabile delle due sanzioni, richiamando il consolidato orientamento secondo cui l’avvenuto pagamento della sanzione paesaggistica non esonera dall’obbligo demolitorio. Quanto alla misura, l’art. 31, comma 4-bis, del D.P.R. n. 380/2001 quantifica l’importo in una somma non modulabile di 20.000 euro per gli abusi realizzati in aree vincolate, in ragione della più marcata esigenza coercitiva alla rimozione dell’abuso. Tale sanzione aggravata è stata ritenuta logica, proporzionata e coerente con i principi che regolano le misure repressive degli abusi edilizi e paesaggistici.

Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune, liquidate in 2.000 euro oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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