Il diniego della prova orale all’esame forense resta in attesa di merito, respinta la cautelare (TAR Lombardia n. 598 del 18.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le questioni dedotte avverso il provvedimento di non ammissione alla prova orale dell’esame per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione forense necessitano dell’approfondimento pieno tipico della fase di merito e risultano incompatibili con la delibazione sommaria propria della fase cautelare. Nell’impossibilità di una delibazione positiva sulla sussistenza del requisito del fumus boni juris, la domanda cautelare deve essere respinta, con fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione di merito del ricorso e compensazione delle spese della fase incidentale.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava il provvedimento di non ammissione alla prova orale dell’esame per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione forense, sessione 2025/2026. Il diniego era contenuto nel verbale della prima commissione presso la Corte d’Appello di Napoli, nella parte in cui era stato espresso un giudizio sfavorevole sulla prova scritta di diritto civile svolta dal candidato, contenuta nella busta contrassegnata con il numero 1769, alla quale era stata attribuita la votazione di punti 14/30.

Il ricorrente chiedeva l’annullamento del provvedimento e degli atti preordinati e connessi, deducendo profili di illegittimità relativi alla valutazione della prova scritta e, in via incidentale, la sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha ritenuto che le questioni dedotte nel ricorso necessitino dell’approfondimento pieno tipico della fase di merito e siano incompatibili con la delibazione sommaria della fase cautelare.

La valutazione circa la correttezza della votazione attribuita alla prova scritta e la conseguente esclusione dalla prova orale coinvolge profili che esigono un accertamento completo, non comprimibile nella cognizione sommaria propria dell’incidente cautelare. In tale prospettiva, il Collegio ha rilevato l’impossibilità di una delibazione positiva sulla sussistenza del requisito del fumus boni juris, condizione necessaria per l’accoglimento dell’istanza di sospensione.

Il Collegio ha pertanto respinto la domanda cautelare, compensando le spese della fase incidentale, e ha fissato l’udienza pubblica per la trattazione di merito del ricorso. La scelta di non pronunciarsi nel merito della controversia in sede cautelare consente di preservare l’integrità del sindacato giurisdizionale, demandando alla fase di merito la verifica piena della fondatezza delle censure proposte.

La decisione si inserisce nel solco della giurisprudenza che ritiene la valutazione delle prove scritte degli esami di abilitazione espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per manifesta illogicità o erroneità, profili che richiedono un approfondimento istruttorio incompatibile con la fase cautelare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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