Applicazione retroattiva di tariffe di monetizzazione edilizia: tempus regit actum e validità del titolo (TAR Lombardia n. 2862 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La monetizzazione degli standard urbanistici non costituisce una prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell’art. 23 Cost., ma un beneficio di carattere eccezionale, espressione di una potestà autoritativa legata alla disciplina del territorio, che opera come elemento essenziale per la validità del titolo edilizio. Ne consegue che, per il principio tempus regit actum, l’Amministrazione ha il potere-dovere di verificare la corretta quantificazione secondo i parametri vigenti al momento in cui l’intervento viene definitivamente accertato, e non secondo quelli in vigore alla data di mera presentazione della SCIA, ove la stessa risulti inizialmente incompleta. La richiesta di conguaglio per la differenza tra la somma autodeterminata e quella verificata d’ufficio non configura applicazione retroattiva di norme sfavorevoli né lesione del legittimo affidamento, difettando, in pendenza di istruttoria, una situazione di vantaggio consolidata.
Il Fatto
La società ricorrente presentava al Comune di Milano, in data 06.09.2024, una SCIA per un intervento di cambio di destinazione d’uso in residenziale con opere, versando contestualmente gli oneri di monetizzazione autodeterminati, per un importo di € 19.925,91. Il Comune avviava, però, una procedura di annullamento della segnalazione, richiedendo integrazioni documentali fornite dalla società solo in data 27.12.2024 e 08.01.2025. Nel frattempo, la Delibera di Giunta Comunale n. 1512 del 06.12.2024 aggiornava i parametri tariffari per la monetizzazione. Dopo la presentazione di una SCIA in variante il 06.03.2025 e il parere tecnico favorevole dell’Ufficio comunale, l’Amministrazione notificava, il 29.08.2025, la richiesta di conguaglio di € 18.143,43; la società, che aveva nel frattempo venduto l’immobile, impugnava il provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, qualificando correttamente la monetizzazione degli standard come istituto ontologicamente diverso dal contributo di costruzione. Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, la Sezione ha precisato che la monetizzazione non opera sul piano dell’efficacia del titolo, ma costituisce un elemento essenziale per la validità dello stesso, essendo diretta a compensare la mancata cessione di aree per opere di urbanizzazione. Da tale natura è derivata la conseguenza che i parametri applicabili sono quelli vigenti al momento in cui la legittimità dell’intervento viene definitivamente accertata.
Nel caso di specie, la SCIA originaria era stata presentata incompleta, tanto da aver indotto il Comune ad avviare il procedimento di annullamento ex art. 21-nonies della L. 241/1990; il titolo ha acquisito piena efficacia solo con le integrazioni documentali del gennaio 2025, quando la nuova delibera era già vigente. L’applicazione della sopravvenienza normativa è stata quindi ritenuta una corretta attuazione del principio tempus regit actum e non una retroattività illegittima. Il che vale ancor più per la SCIA in variante del 06.03.2025, avvenuta a nuova disciplina già in vigore.
Quanto al legittimo affidamento, la Corte ha escluso che la mera presentazione della SCIA e il versamento degli oneri possano cristallizzare la posizione contributiva, essendo la segnalazione un atto privato di auto-responsabilizzazione soggetto a un’obbligatoria fase di controllo. La pendenza dell’istruttoria rende la situazione giuridica in fieri e la tutela dell’affidamento non può legittimare una situazione derivante dalla mancata conoscenza di atti generali regolarmente pubblicati.
Il Collegio ha disatteso anche la censura di sviamento di potere, rilevando che l’aggiornamento dei corrispettivi è attività doverosa ex art. 16, comma 6, d.P.R. n. 380/2001 per garantirne la congruità, e che l’onere probatorio di dimostrare la deviazione dal fine pubblico, non assolto, incombeva sulla ricorrente. La motivazione del provvedimento, per relationem alla delibera, è stata infine ritenuta sufficiente trattandosi di atto a contenuto vincolato, e la disparità di trattamento rispetto a pratiche concluse prima dell’entrata in vigore delle nuove tariffe è stata giustificata come naturale conseguenza del principio tempus regit actum.
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Nota della Redazione
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