Iscrizione ad anni successivi di Medicina, nessuna precedenza per la graduatoria nazionale (TAR Abruzzo n. 436 del 17.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ammissione agli anni successivi al primo dei corsi di laurea in Medicina e Chirurgia non può essere disposta mediante mero scorrimento della graduatoria unica nazionale di prima immatricolazione. Ai sensi del D.M. 583/2022, all. 2, punti 12 e 13, gli atenei devono bandire avvisi pubblici annuali e selezionare gli aspiranti sulla base del solo riconoscimento dei crediti formativi e delle necessarie propedeuticità. La posizione utile nella graduatoria nazionale non attribuisce alcuna riserva o preferenza: essa consente soltanto di partecipare alla procedura locale, senza vantaggio comparativo. I posti disponibili negli anni successivi sono quelli determinati dalle cause tipizzate di vacanza, nei limiti della relativa coorte. Il diniego fondato sulla mancata pubblicazione di un avviso di trasferimento è illegittimo e impone la rideterminazione dell’attività amministrativa.

Il Fatto

Il ricorrente, iscritto al primo anno di un corso di laurea in Biotecnologie mediche presso altro ateneo, con trentatré crediti formativi maturati in varie materie, presentava istanza per l’immatricolazione ad anni successivi al primo nel corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso l’ateneo resistente, previa valutazione dei crediti conseguiti.

L’università respingeva l’istanza con provvedimento motivato dall’assenza di posti disponibili, a seguito di ricognizione periodica e senza pubblicazione di avvisi o bandi. Il ricorrente impugnava il diniego e gli atti presupposti, deducendo violazione dei regolamenti di ateneo e didattico, degli artt. 3, 33, 34, 36 e 97 Cost., degli artt. 3 e 4 della legge n. 264/1999, degli artt. 3 e 10-bis della legge n. 241/1990 e dell’art. 3, commi 8 e 9, del D.M. 16 marzo 2007, oltre a incompetenza ed eccesso di potere, per contrasto con l’orientamento della Sezione. Chiedeva l’accertamento dell’obbligo di valutare i crediti e, in subordine, il risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta la questione del rapporto tra graduatoria unica nazionale di prima immatricolazione e procedure locali di ammissione ad anni successivi al primo. Il D.M. 583/2022, all. 2, punto 12, consente l’iscrizione ad anni successivi dei candidati collocati in posizione utile in graduatoria solo previo riconoscimento dei crediti e delle propedeuticità e accertamento della disponibilità di posti nella relativa coorte.

La stessa disposizione qualifica tali operazioni come vere e proprie procedure, che comportano lo scorrimento della graduatoria nazionale. Da qui la distinzione ontologica tra la selezione nazionale, destinata agli studenti provenienti dalle scuole superiori e finalizzata a misurare l’idoneità a frequentare il primo anno, e la selezione locale, che invece valuta il percorso formativo già compiuto.

Il punto 13 dell’allegato conferma che l’ateneo è tenuto, in presenza di posti liberatisi, a ricostituire la coorte iniziale tramite avviso pubblico e relativa selezione degli aspiranti. La locuzione “fermo restando quanto previsto dal precedente punto 12” non distingue le modalità di accesso tra chi è in graduatoria nazionale e chi proviene dall’esterno: essa disciplina soltanto le modalità di rilevazione e copertura delle vacanze.

Il Tribunale ribadisce che la previsione espressa in favore degli studenti in posizione utile non introduce una riserva o un diritto di precedenza, ma elimina una disparità di trattamento, consentendo a costoro di partecipare ai bandi annuali. Il criterio selettivo resta quello del numero di crediti formativi e della pertinenza degli esami rispetto al corso di Medicina.

Nel caso concreto, dalle tabelle depositate emerge che le disponibilità di posti in anni successivi sono state coperte in via prioritaria mediante scorrimento della graduatoria nazionale, e l’università ha espressamente conferito in memorie di seguire tale prassi. Il ricorso è pertanto accolto, nei limiti e termini di motivazione, dovendo l’amministrazione riesaminare la ricognizione dei posti senza alcuna precedenza per gli iscritti in graduatoria. Le censure volte a ottenere l’immediata immatricolazione, al di fuori di un contesto selettivo e concorsuale, sono invece rigettate. Le spese di giudizio sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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