Inammissibile l’ottemperanza per la condanna generica del giudice del lavoro (TAR Liguria n. 912 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza innanzi al giudice amministrativo è strumento di esecuzione di sentenze dal contenuto puntuale o determinabile mediante mere operazioni aritmetiche, prive di carattere soggettivo e di spessore valutativo. Non è ammissibile, invece, l’azione volta all’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario di mero accertamento e di condanna generica, concernente un rapporto di pubblico impiego privatizzato, allorché la quantificazione delle somme dovute presupponga attività istruttoria e integrativa del giudicato, estranea alla pronunzia e riservata al giudice munito di giurisdizione esclusiva.
Il Fatto
Un lavoratore agiva innanzi al TAR Liguria per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, Sezione lavoro, che aveva accertato l’abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato stipulati con il Ministero dell’Istruzione e del Merito. La sentenza conteneva condanna generica al pagamento di un’indennità onnicomprensiva e dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute, rinviando alla quantificazione in separata sede. Il Ministero eccepiva l’inammissibilità del ricorso per ottemperanza, trattandosi di esecuzione di sentenza di mero accertamento e condanna generica.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto l’eccezione, richiamando un consolidato orientamento per cui l’ottemperanza è esperibile esclusivamente avverso sentenze dal contenuto puntuale o determinabile con semplici calcoli aritmetici. Nel caso di specie, la quantificazione dell’indennità onnicomprensiva richiedeva l’accertamento dell’ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, mentre l’indennità sostitutiva presupponeva la verifica dei giorni di ferie e festività soppresse non goduti, elementi non desumibili dalla sentenza ottemperanda.
La Corte ha pertanto escluso che si versasse in ipotesi di liquidazione automatica, distinguendo il caso da quelli in cui la sentenza conteneva già i dati relativi alla retribuzione giornaliera e ai giorni di ferie spettanti. L’attività necessaria all’esecuzione integrava il giudicato con elementi estranei alla pronunzia, richiedendo un sindacato sul rapporto sottostante, precluso al giudice amministrativo.
La conseguenza è stata la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la precisazione che la parte creditrice avrebbe dovuto richiedere la liquidazione in un distinto giudizio dinanzi al giudice ordinario, titolare di giurisdizione esclusiva in materia di pubblico impiego privatizzato. Le spese di lite sono state compensate, ricorrendone i presupposti di legge.
Nota della Redazione
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