Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse: il parere favorevole tardivo rende improcedibile il ricorso avverso il silenzio (TAR Puglia n. 963 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce sopravvenuto difetto di interesse la circostanza che l’amministrazione, dopo la proposizione del ricorso avverso il proprio silenzio inadempimento, abbia rilasciato il provvedimento favorevole richiesto. In tal caso, il giudice adito dichiara il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., non essendo più necessaria una pronuncia nel merito per la tutela della posizione soggettiva azionata. La sopravvenienza del provvedimento satisfattivo determina il venir meno dell’interesse alla decisione, con conseguente declaratoria processuale e possibilità di compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità della vicenda.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di uno studio radiologico, aveva presentato alla Regione Puglia un’istanza volta al rilascio del parere di compatibilità per l’installazione di una nuova apparecchiatura TAC. Ritenendo che l’amministrazione fosse rimasta silente sull’istanza, la società aveva proposto ricorso dinanzi al TAR per ottenere una declaratoria di illegittimità del silenzio e l’accertamento del proprio diritto al rilascio del parere favorevole. La Regione Puglia si era costituita in giudizio per resistere al ricorso.
La Motivazione della Corte
In prossimità dell’udienza di trattazione del merito, la società ricorrente ha depositato una nota con cui ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. Tale dichiarazione è motivata dall’intervenuto rilascio, da parte della Regione Puglia, del parere favorevole di compatibilità per l’installazione del macchinario TAC. Il provvedimento favorevole, seppur successivo all’incardinamento del giudizio, ha integralmente soddisfatto l’interesse sostanziale azionato dalla ricorrente.
Il Collegio ha quindi rilevato che l’emanazione del parere favorevole ha determinato il venir meno dell’interesse alla decisione nel merito della controversia. La domanda giudiziale, originariamente finalizzata a ottenere una pronuncia che accertasse l’illegittimità del silenzio e il diritto al rilascio del provvedimento, è divenuta priva di utilità concreta per la parte ricorrente, avendo ormai conseguito il bene della vita desiderato.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il Collegio ha infine disposto la compensazione delle spese di lite, considerata la peculiarità della vicenda, caratterizzata dall’adozione del provvedimento favorevole solo in seguito all’instaurazione del giudizio.
Nota della Redazione
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