La Convenzione per collettamento e depurazione acque reflue spetta al TSAP (TAR Lombardia n. 189 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 143, primo comma, lett. a), r.d. n. 1775 del 1933, sussiste la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche su ogni controversia avente ad oggetto atti amministrativi in materia di acque pubbliche, anche se adottati da autorità non istituzionalmente preposte a tale cura. Il discrimine, ai fini del riparto, va individuato nell’incidenza immediata e diretta del provvedimento sul regime delle acque pubbliche, non nell’eventuale qualificazione formale dell’atto o nella sua natura di accordo tra amministrazioni. La circostanza che l’atto impugnato consista in una convenzione tra pubbliche amministrazioni non vale a radicare la giurisdizione del giudice amministrativo quando l’accordo incida in via diretta sull’uso delle acque pubbliche, interferendo con i provvedimenti che ne regolano l’utilizzo. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso proposto davanti al giudice amministrativo per difetto di giurisdizione, con possibilità di riproposizione davanti al giudice specializzato.
Il Fatto
Il giudizio riguarda la Convenzione del 14 gennaio 2022 con cui la Prefettura di Brescia, l’Ufficio d’Ambito della medesima Provincia e il gestore del servizio idrico hanno disciplinato la progettazione definitiva e l’esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del Lago di Garda, secondo la soluzione allora prescelta dei due impianti di Gavardo e Montichiari.
Un Comune della sponda gardesana, già ricorrente avverso gli atti prodromici, ha impugnato la Convenzione deducendone l’illegittimità derivata, lo sviamento di potere, vizi di motivazione e di rappresentanza degli enti sottoscrittori, la violazione dell’art. 15 della legge n. 241/1990 e l’illiceità di una condizione risolutiva espressa. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondata e assorbente l’eccezione di difetto di giurisdizione, con conseguente superfluità dell’istanza di rinvio formulata in udienza dal ricorrente. Il percorso argomentativo muove dalla giurisprudenza della Corte regolatrice, che devolve al giudice specializzato ogni controversia su atti idonei a incidere in maniera non occasionale, ma immediata e diretta, sul regime delle acque pubbliche e del relativo demanio.
Il principio è ribadito dal giudice amministrativo di primo e secondo grado: il criterio distintivo non è l’autorità che ha emanato l’atto, ma l’incidenza diretta dello stesso sul governo delle acque. Viene richiamata la recente pronuncia della stessa Sezione, secondo cui la giurisdizione del Tribunale Superiore si radica quando la questione della regimazione e dell’utilizzo delle acque assume una connotazione pervasiva nell’economia del procedimento e nell’origine degli atti impugnati.
Nel caso concreto, gli atti impugnati attengono alla sostituzione integrale di un’opera idraulica esistente, giunta a fine vita tecnica. Il nuovo sistema prevede una diversa localizzazione dell’impianto di depurazione e un tracciato del collettamento del tutto avulso dal precedente, non più correntesul fondale del Lago ma in territorio bresciano, con recapito finale delle acque depurate nel Fiume Chiese anziché nel Lago di Garda. Il Collegio valorizza la qualificazione delle acque reflue come acque pubbliche destinate a usi di interesse generale, richiamando la nozione di servizio idrico integrato introdotta dalla legge n. 36/1994.
Ne deriva che i provvedimenti incidono inevitabilmente sul regime delle acque pubbliche, disciplinandone il decorso, gli utilizzi e la destinazione finale. Dando rilevanza allo scopo più che ai mezzi, il potere esercitato ha per oggetto quella particolare forma di regimazione che consiste nel convogliamento e nella depurazione delle acque reflue. L’eventuale incidenza urbanistica e ambientale resta profilo meramente strumentale, non idoneo a radicare la giurisdizione del giudice amministrativo. La tesi del ricorrente, secondo cui la controversia apparterrebbe alla materia degli accordi tra amministrazioni, è respinta: l’intervento di una convenzione non fa venir meno la devoluzione al giudice specializzato quando l’atto incide direttamente sull’uso delle acque. Il ricorso è pertanto inammissibile, con integrale compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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