Inammissibile l’azione di adempimento quando il rilascio del permesso richiede attività istruttoria (TAR Liguria n. 345 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di condanna pubblicistica (c.d. azione di adempimento), disciplinata dagli artt. 30 e 34 c.p.a., è ammissibile solo nelle controversie relative a interessi pretensivi quando la fondatezza della pretesa sia portato di un’attività interamente vincolata della Pubblica Amministrazione e non richieda adempimenti istruttori. È, pertanto, inammissibile la domanda volta a ottenere l’ordine di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per attesa occupazione, qualora la pretesa si fondi su un interesse legittimo pretensivo che necessita dell’esercizio del potere amministrativo discrezionale e dello svolgimento di un’istruttoria non ancora completata. La declaratoria di cessazione della materia del contendere sull’azione di annullamento non preclude l’esame dell’autonoma domanda di condanna, che resta soggetta ai rigorosi limiti di ammissibilità previsti dal codice del processo amministrativo.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino extracomunitario, impugnava il provvedimento prefettizio del 10.4.2025 di revoca del nulla osta all’assunzione, rilasciato ai sensi del d.P.C.M. 27.9.2023 concernente la programmazione dei flussi d’ingresso per il triennio 2023-2025. Con il ricorso venivano proposte due distinte azioni: l’annullamento del provvedimento di revoca e la condanna dell’Amministrazione a provvedere al rinnovo/conversione del titolo di soggiorno in permesso per attesa occupazione o per lavoro subordinato. Nelle more del giudizio, la Prefettura ha disposto la revoca del provvedimento impugnato, ma il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso, atteso il mancato rilascio del titolo di soggiorno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente distinto le due domande proposte, rilevando che, in ordine all’azione di annullamento, la materia del contendere era cessata. Il ricorrente, infatti, aveva conseguito il bene della vita richiesto in seguito al ritiro del provvedimento di revoca, con consequenziale declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Quanto, invece, alla domanda di condanna finalizzata a ottenere l’ordine di rilascio del permesso di soggiorno, il TAR ha precisato che la stessa è qualificabile come azione di adempimento ai sensi degli artt. 30 e 34 c.p.a. Tanto premesso, il Tribunale ne ha scrutinato l’ammissibilità alla luce dei rigorosi limiti stabiliti dall’art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a. in combinato disposto con l’art. 31, comma 3, c.p.a., richiamando il precedente di Cons. Stato, sez. IV, 28/11/2022, n. 10440.
Il presupposto indefettibile dell’azione di condanna pubblicistica risiede nella natura interamente vincolata dell’attività amministrativa e nell’assenza di necessità di adempimenti istruttori. Nel caso di specie, il Collegio ha escluso la sussistenza di un diritto soggettivo al rilascio della specifica tipologia di permesso indicata, nonché la natura vincolata del potere da esercitare. La pretesa azionata si configurava, piuttosto, come interesse legittimo pretensivo, il cui soddisfacimento postula l’esercizio di un potere discrezionale dell’Amministrazione e il completamento di un’istruttoria ancora in itinere.
La domanda di condanna è stata, pertanto, dichiarata inammissibile. Il Tribunale ha, nondimeno, ribadito l’obbligo delle Amministrazioni competenti di concludere il procedimento di rilascio del permesso di soggiorno con un provvedimento espresso, nei termini di legge. Le spese di lite sono state compensate, in ragione della particolarità della vicenda e dell’esito del giudizio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.