Prescrizione decennale del danno da tardiva attuazione delle direttive sui medici specializzandi (Cass. civ. Sez. 3 n. 1118 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto al risarcimento del danno da tardiva od incompleta trasposizione nell’ordinamento interno delle direttive comunitarie relative al compenso in favore dei medici ammessi alle scuole di specializzazione si prescrive nel termine decennale. Il dies a quo della prescrizione decorre dalla data di entrata in vigore della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio. L’accertamento della violazione del diritto dell’Unione europea è ininfluente sul decorso della prescrizione allorché la violazione stessa sia certa ed evidente. Eventuali oscillazioni giurisprudenziali in tema di legittimazione attiva e passiva o di giurisdizione non costituiscono un ostacolo all’esercizio del diritto, potendo l’attore avvalersi di strumenti processuali quali le domande subordinate, il regolamento preventivo di giurisdizione o la translatio iudicii.

Il Fatto

Un gruppo di medici, specializzatisi in anni compresi tra il 1978 ed il 1993, convenne in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri competenti, chiedendo il risarcimento del danno subito per non aver percepito alcuna remunerazione durante la frequenza delle scuole di specializzazione. I ricorrenti lamentavano la tardiva e parziale attuazione delle direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avvenuta solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257. Il Tribunale di Roma rigettò la domanda per intervenuta prescrizione, e la Corte d’appello di Roma confermò la decisione.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., in quanto il provvedimento impugnato si è uniformato al consolidato orientamento di legittimità in materia. Tale orientamento individua l’exordium praescriptionis nella data del 27 ottobre 1999, termine iniziale del decennio di prescrizione del diritto al risarcimento, principio conforme alla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE nella sentenza Emmott (causa C-452/09).

La Corte ha escluso che l’inizio della prescrizione potesse essere differito al momento in cui fosse divenuta certa l’ascrivibilità del danno all’inadempimento del legislatore italiano. L’obbligo di remunerazione dei medici specializzandi derivava dall’art. 1, comma terzo, dell’Allegato aggiunto dalla Direttiva 82/76/CEE alla Direttiva 75/363/CEE, entrata in vigore il 29 gennaio 1982 con termine di adeguamento fissato al 31 dicembre 1982. L’inadempimento dello Stato era quindi certo, evidente e non opinabile, rendendo insostenibile la tesi dell’impossibilità di percepire la violazione del diritto.

Quanto alla dedotta necessità di attendere la stabilizzazione giurisprudenziale sulle questioni di legittimazione e giurisdizione, la Corte l’ha definita una tesi priva di fondamento. L’ordinamento offre all’attore strumenti idonei a cautelarsi contro le oscillazioni della giurisprudenza, quali le domande subordinate, il regolamento preventivo di giurisdizione e la translatio iudicii.

La Corte ha infine rigettato l’istanza di rimessione alla Corte di Giustizia e l’eccezione fondata sull’art. 3 della legge n. 91/2025, istitutiva di un mero tavolo tecnico ricognitivo: si è trattato di una norma priva di efficacia retroattiva, non concernente la prescrizione e non idonea a incidere sulle regole civilistiche vigenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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