Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse per effetto del pagamento ridotto ex art. 7 d.l. n. 95/2025 (TAR Lazio n. 13731 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’adesione al meccanismo di risoluzione previsto dall’art. 7 del d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, con versamento della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali di ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici, comporta la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso avverso i medesimi provvedimenti, ancorché manchi la comunicazione al giudice da parte della Regione dell’avvenuto pagamento, richiesta dalla norma per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio la deliberazione di giunta regionale della Regione Basilicata recante la ripartizione tra le aziende fornitrici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento dei tetti di spesa per gli anni 2015-2018, nonché gli atti generali presupposti, deducendo plurimi motivi di illegittimità, ivi comprese questioni di costituzionalità delle norme di riferimento. Con successivi motivi aggiunti, la società ha esteso l’impugnazione alla deliberazione di aggiornamento degli elenchi e degli importi, ridotti da euro 886.599,43 a euro 46.102,57.
Ottenuta la sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati, la ricorrente, in vista dell’udienza di smaltimento, ha riferito di aver aderito all’opzione di cui all’art. 7 del d.l. n. 95/2025, versando alla Regione l’importo di euro 11.526,00, pari al 25% della somma dovuta, e ha chiesto la declaratoria di improcedibilità per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, nel prendere atto del pagamento documentato dalla ricorrente, ha rilevato che il meccanismo introdotto dall’art. 7 del d.l. n. 95/2025 determina la cessazione della materia del contendere solo a seguito della comunicazione al Tribunale, da parte delle Regioni, dei provvedimenti di accertamento del pagamento dell’importo. Nella fattispecie, tale adempimento comunicativo, posto dalla novella a carico delle Regioni e delle Province autonome, difetta.
La mancanza di tale adempimento non ha tuttavia impedito al giudice di definire il giudizio: la dichiarazione di avvenuto pagamento in misura ridotta determina, infatti, la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, poiché il bene della vita conseguito dalla parte — ossia il pagamento delle somme dovute nella misura ridotta — è comunque diverso da quello cui il ricorso era indirizzato, consistente nell’eliminazione dal mondo giuridico dei provvedimenti impugnati. Il Collegio ha richiamato, in termini, il precedente del TAR Lazio, sez. III-quater, 7 gennaio 2026, n. 157.
In ragione della complessità della materia e della decisione in rito, le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti costituite, con nulla da disporre nei confronti delle amministrazioni e delle parti private non costituite. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
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Nota della Redazione
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