Mancata impugnazione del DPCM: perdita anzianità per obbligo vaccinale (TAR Liguria n. 16 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata impugnazione del DPCM 12 ottobre 2021, recante le linee guida per l’applicazione della disciplina sull’obbligo di certificazione verde COVID-19, determina l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti con cui si contesta la decurtazione dell’anzianità di servizio disposta dall’Amministrazione in conseguenza della sospensione per inadempimento dell’obbligo vaccinale. Il punto 1.4 dell’allegato al DPCM prevede, testualmente, che i giorni di assenza ingiustificata “non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio”. Tale disposizione ha carattere precettivo e vincolante, non essendo una mera raccomandazione. La perdita di anzianità costituisce la necessaria conseguenza del mancato svolgimento della prestazione lavorativa per scelta del lavoratore, non una sanzione.
Il Fatto
Un appartenente alla Polizia di Stato, Vice Sovrintendente Tecnico, impugnava il decreto del Questore di Genova di sospensione dal diritto a svolgere l’attività lavorativa, ai sensi dell’art. 4-ter, comma 3, del D.L. n. 44/2021, per il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2. Il ricorrente, ricevuto l’invito a produrre la documentazione attestante l’avvenuta vaccinazione, consegnava una certificazione del proprio Medico di Medicina Generale attestante il differimento della vaccinazione.
Con successivo ricorso per motivi aggiunti, impugnava il decreto ministeriale di decurtazione dell’anzianità di servizio, deducendone l’illegittimità in via derivata, la mancata comunicazione e l’assenza di una base normativa che legittimasse tale decurtazione. Il Ministero dell’Interno eccepiva l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti in ragione della mancata impugnazione del DPCM del 12 ottobre 2021.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente esaminato il ricorso introduttivo, relativo alla sospensione dal servizio, ritenendolo infondato. Il certificato medico prodotto dal ricorrente, recante la necessità del “differimento alla vaccinazione Covid 19 in quanto in attesa di accertamenti”, risultava privo dei requisiti formali prescritti dalla circolare del Ministero della salute n. 35309 del 4 agosto 2021, quali il numero di iscrizione all’ordine del medico certificatore. La Corte ha precisato che le condizioni cliniche giustificanti l’esenzione o il differimento devono essere attestate dal medico di medicina generale, ma secondo le modalità formali previste. Ha inoltre richiamato il principio per cui l’obbligo vaccinale non è condizionato all’effettivo e attuale svolgimento del servizio, e le deroghe sono consentite solo per le ipotesi di cui al comma 2 dell’articolo citato.
Quanto al ricorso per motivi aggiunti, il Collegio ha accolto l’eccezione di inammissibilità. Ha ricostruito il quadro normativo, evidenziando che l’art. 1, comma 5, del D.L. n. 127 del 2021 prevede l’adozione con DPCM di linee guida per l’omogenea definizione delle modalità di verifica del possesso della certificazione verde. Il DPCM del 12 ottobre 2021, al punto 1.4 del proprio allegato, dispone espressamente che i giorni di assenza ingiustificata comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio.
Il Collegio ha escluso che tale disposizione abbia natura meramente raccomandatoria, riconoscendone il carattere precettivo e vincolante. Ha quindi rilevato che la giurisprudenza favorevole al ricorrente, citata da quest’ultimo, non aveva affrontato il tema del rilievo da riconnettersi alle disposizioni del DPCM. Al contrario, la giurisprudenza che ha prospettato la questione ha ritenuto preclusiva la mancata impugnazione del decreto, configurando l’azione dell’Amministrazione come “meramente recettizia” di disposizioni vincolanti. La decurtazione dell’anzianità è stata qualificata come conseguenza necessaria del mancato svolgimento della prestazione, non come sanzione.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha respinto il ricorso introduttivo, dichiarato inammissibile il ricorso per motivi aggiunti e rigettato le pretese risarcitorie, compensando le spese di lite.
Nota della Redazione
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