Esclusione dal dottorato legittima senza criteri predeterminati per giudizio insindacabile (TAR Liguria n. 18 del 10.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di esclusione di un dottorando dal ciclo di studi successivo è un atto amministrativo che può essere adeguatamente motivato per relationem al verbale del collegio dei docenti e alla relazione della commissione di valutazione, senza che ciò determini un deficit di tutela per l’interessato. Il giudizio sul mancato passaggio di anno non richiede la predeterminazione di criteri valutativi comparativi, prescritta solo per le procedure di reclutamento di pubblici dipendenti, poiché l’ammissione dipende dall’apprezzamento della qualità della ricerca del singolo dottorando. Tale valutazione tecnico-discrezionale è sindacabile in sede giurisdizionale solo per profili di manifesta inattendibilità o violazione delle regole disciplinari, non per mere difformità di opinioni con i singoli docenti.

Il Fatto

Il ricorrente, vincitore di un posto riservato nel corso di dottorato in “Sicurezza, Rischio e Vulnerabilità”, veniva escluso dal passaggio al terzo anno dal collegio dei docenti a seguito di una valutazione negativa della commissione di valutazione. Il decreto rettorale di esclusione richiamava gli esiti di tale valutazione, che evidenziavano carenze nella produzione scientifica e nel metodo di ricerca. Il dottorando impugnava il provvedimento, deducendo la mancanza di motivazione, la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento e l’eccesso di potere per mancata predeterminazione dei criteri e disparità di trattamento.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha ritenuto il primo motivo infondato, affermando che la motivazione per relationem ad atti istruttori esaurienti come il verbale del collegio dei docenti e la relazione della commissione di valutazione è legittima. Nel caso di specie, il verbale illustrava in modo dettagliato le ragioni della non ammissione, evidenziando la scarsità della produzione scientifica, i limiti metodologici e il mancato avanzamento del progetto di ricerca. Un simile apparato motivazionale consente all’interessato e al giudice di comprendere pienamente le ragioni della decisione.

Il secondo motivo è stato respinto perché la presunta comunicazione del supervisore favorevole al dottorando non è stata prodotta ed è, comunque, irrilevante. Rileva unicamente il giudizio collegiale finale, che non può essere infirmato sulla base di opinioni individuali espresse da singoli docenti in una fase precedente. La commissione di valutazione, di cui il supervisore era componente, aveva formulato un giudizio negativo sull’attività scientifica.

Il terzo motivo è stato ritenuto privo di pregio. L’obbligo di predeterminare i criteri di valutazione prima dell’esame è previsto per le procedure concorsuali di reclutamento di pubblici dipendenti, ma non per il giudizio sul passaggio di anno di un dottorando. Quest’ultimo non implica una comparazione tra candidati, ma un apprezzamento sul percorso individuale e sulla qualità della ricerca svolta. La doglianza sulla disparità di trattamento è stata giudicata generica per la mancata indicazione dei colleghi ammessi e la mancata prova delle loro presunte lacune.

Il collegio ha quindi concluso per la natura tecnico-discrezionale del giudizio di ammissione all’anno successivo, la cui sindacabilità è circoscritta a profili di macroscopica inattendibilità. Non essendo emersi tali profili, il ricorso è stato rigettato, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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