Legittimi i vincoli R3 sul centro storico in variante al PRG (TAR Trentino-Alto Adige n. 128 del 28.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le classificazioni degli edifici ricadenti negli insediamenti storici operano su un piano distinto rispetto alle categorie di intervento edilizio, e non ne costituiscono autonoma declinazione. Il Comune, nell’esercizio della potestà pianificatoria riconosciuta dall’art. 24 della l.p. n. 15 del 2015, può apporre limiti e vincoli nell’ambito della categoria della ristrutturazione edilizia, senza che ciò integri contrasto con la definizione recata dall’art. 77, comma 1, lett. e), della medesima legge. Il rilascio del permesso di costruire in sanatoria postula la doppia conformità dell’opera alla disciplina urbanistica ed edilizia, vigente al momento della realizzazione e a quello della domanda, sicché l’inosservanza del regolamento edilizio è ostativa. È inammissibile la sanatoria parziale o condizionata a prescrizioni, imponendosi una valutazione unitaria e non atomistica dell’abuso.

Il Fatto

Il ricorrente è proprietario di un immobile ricadente nel centro storico di un Comune, classificato dal vigente PRG nella categoria R3, con divieto di demolizione delle murature perimetrali e vincolo di fronte unitario. Dopo una concessione edilizia rilasciata nel 2010, presentava nel 2012 una proposta di variante, mai definita per mancata produzione documentale, e nel 2023 un’istanza di sanatoria per le opere eseguite in difformità dal titolo. Il Comune rigettava l’istanza nel gennaio 2025 e ingiungeva la riduzione in pristino nel febbraio 2025.

Il ricorrente impugnava il diniego, l’ingiunzione e le delibere di adozione e approvazione della variante al PRG, deducendo il contrasto dei vincoli R3 con la disciplina provinciale sulle categorie di intervento, la contraddittorietà delle norme di attuazione, il difetto di motivazione in ordine alle osservazioni provinciali e l’illegittimità derivata degli atti sanzionatori. Le Amministrazioni resistenti eccepivano la tardività dell’impugnativa e concludevano per il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale esamina congiuntamente i primi tre motivi e li respinge. Il ricorrente ritiene che le potenzialità della ristrutturazione edilizia definite dall’art. 77, comma 1, lett. e), della l.p. n. 15 del 2015 impongano la caducazione di ogni vincolo comunale difforme. Il Collegio osserva invece che la definizione provinciale opera sul piano delle categorie di intervento, mentre la classificazione R3 attiene alla schedatura degli edifici.

La disciplina degli immobili collocati nei centri storici è demandata alla potestà pianificatoria comunale dall’art. 24 della l.p. n. 15 del 2015, che affida al PRG l’individuazione degli insediamenti storici e delle modalità di conservazione. Il potere di pianificazione non si limita alle destinazioni delle zone, ma comprende l’indicazione dei vincoli nelle zone a carattere storico e paesaggistico, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa richiamata.

Le classi da R1 a R5 costituiscono l’esito dell’attività di analisi e schedatura del centro storico e non identificano autonome categorie di intervento. La scelta del pianificatore di mantenere la categoria della ristrutturazione apponendovi limitazioni graduali risponde a esigenze di tutela e amplia, non riduce, lo ius utendi edilizio rispetto a una categoria maggiormente conservativa. Il Tribunale richiama sul punto Cons. Stato, sez. II, n. 8542 del 2024, secondo cui la scheda comunale può limitare l’ammissibilità della ristrutturazione senza derogare ai paradigmi definitori, e la sentenza TRGA Trento n. 175 del 2022, confermata in appello.

Quanto al motivo sulla mancata motivazione del superamento del parere provinciale, il Collegio rileva che il Comune ha riformulato le norme di attuazione precisando che le sigle da R1 a R5 rappresentano classi di edifici e non categorie di intervento, e che la delibera di approvazione dà espressamente conto dell’adeguamento alle osservazioni. Ne deriva l’infondatezza anche della dedotta contraddittorietà e del motivo sull’illegittimità derivata del diniego di sanatoria.

Sul quinto motivo, il Tribunale afferma che il permesso di costruire in sanatoria postula la conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia, richiamando l’art. 83, comma 1, della l.p. n. 15 del 2015 e la giurisprudenza sul corrispondente istituto statale. È quindi ostativa l’inosservanza del regolamento edilizio. Il Collegio ribadisce altresì l’inammissibilità della sanatoria parziale, richiamando TRGA Trento n. 39 del 2024 e Cons. Stato, sez. VI, n. 4568 del 2018: la valutazione dell’abuso esige una visione complessiva e non atomistica delle opere. Anche il sesto motivo, derivato, è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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