Accesso ai documenti del gestore del servizio cimiteriale per tutela possessoria (TAR Abruzzo n. 567 del 15.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La società affidataria della gestione del servizio cimiteriale è legittimata passiva rispetto all’istanza di accesso ai documenti, ai sensi dell’art. 23 della legge n. 241/1990, anche quando la documentazione sia stata formata dall’amministrazione comunale. Il soggetto che si afferma titolare di una situazione di possesso sulla cappella funeraria di famiglia vanta un interesse diretto, concreto e attuale ex art. 22, comma 1, lettera b), della legge n. 241/1990, all’ostensione degli atti relativi al procedimento autorizzatorio della tumulazione, funzionale all’esercizio della tutela possessoria. Il mancato riscontro dell’istanza entro il termine di cui all’art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990 integra un diniego implicito impugnabile dinanzi al giudice amministrativo.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare della concessione di una cappella funeraria di famiglia nel cimitero comunale, chiedeva al gestore del servizio cimiteriale copia della documentazione relativa alla tumulazione di una salma avvenuta senza autorizzazione. L’istanza era finalizzata alla proposizione di un’azione di reintegrazione nel possesso. Il gestore non riscontrava la richiesta entro il termine di legge, determinando la formazione di un silenzio-diniego.

Il ricorrente impugnava il diniego implicito, chiedendo l’accertamento del proprio diritto di accesso e l’ordine di esibizione della documentazione.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha riconosciuto la legittimazione attiva del ricorrente, rilevando come la qualità di possessore della cappella funeraria integri un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza degli atti. L’accesso è stato correlato alla necessità di esercitare la tutela possessoria nei confronti degli autori dello spoglio.

Quanto alla legittimazione passiva, il Collegio ha affermato che la società affidataria del servizio cimiteriale è un soggetto tenuto all’accesso ai sensi dell’art. 23 della legge n. 241/1990, anche per gli atti formati dall’amministrazione comunale ma detenuti dal gestore nello svolgimento del servizio.

Il diritto di accesso è stato riconosciuto per la documentazione specificamente individuata nell’istanza, con ordine di esibizione entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

La mancata costituzione del gestore ha comportato la soccombenza e la condanna alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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