Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sul beneficio ex legge 107/2015 (TAR Marche n. 110 del 29.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di un titolo giudiziale definitivo rimasto ineseguito, il giudice amministrativo, decorso il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, accoglie il ricorso per ottemperanza e dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale al giudicato. L’inerzia serbata anche solo con costituzione formale, senza opposizione di ragioni contrarie alla spettanza e all’azionabilità della pretesa, integra inottemperanza. Il giudice assegna all’Amministrazione un termine per l’adempimento e nomina, per il caso di perdurante inerzia, il Commissario ad acta. Nel giudizio di ottemperanza l’Amministrazione soccombente è condannata alle spese, distratte a favore del difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.

Il Fatto

Con sentenza del giudice del lavoro, il diritto del ricorrente di fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 era stato accertato, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito e delle articolazioni territoriali all’assegnazione delle somme indicate. La sentenza, notificata, non era stata appellata ed era passata in giudicato.

Il ricorrente lamenta che il giudicato non è stato eseguito e propone ricorso per ottemperanza per ottenere il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si costituisce con memoria formale. All’udienza camerale la causa è trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto la procedibilità del ricorso. La notifica della sentenza all’Amministrazione è avvenuta prima della proposizione del ricorso, ed è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. Il ricorso è pertanto procedibile.

Nel merito, il ricorso è fondato. Il titolo indicato in epigrafe non è stato eseguito e, in presenza dei presupposti di legge, l’Amministrazione — costituita solo formalmente — non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. Il ricorso va quindi accolto.

Il Tribunale dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, e assegna un termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione.

Per il caso di inutile decorso del termine, è nominato Commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, che assumerà le funzioni su istanza del creditore e provvederà, entro i successivi centoventi giorni, adottando ogni atto necessario all’assolvimento del mandato.

Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della proposizione del ricorso, l’Amministrazione è condannata al pagamento, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *