Divieto oneri consorzi bonifica a operatori TLC oltre TOSAP (TAR Emilia-Romagna n. 1163 del 15.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 93 del d.lgs. n. 259/2003, come interpretato dall’art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 33/2016, vieta alle pubbliche amministrazioni di imporre agli operatori di reti di comunicazione elettronica oneri o canoni diversi da quelli espressamente previsti, ossia TOSAP, COSAP e spese per la sistemazione delle aree. Tale divieto si applica anche ai Consorzi di bonifica, i quali, pur essendo enti pubblici economici con funzioni di rilevanza pubblica, non possono richiedere contributi per l’attraversamento di beni del demanio idrico da parte di infrastrutture di telecomunicazione. La natura di ente pubblico del Consorzio e la sua funzione di tutela del territorio non lo sottraggono al principio fondamentale che garantisce un trattamento uniforme e non discriminatorio a tutti gli operatori del settore. Ne consegue l’illegittimità delle ingiunzioni di pagamento e del conseguente pignoramento emessi per la riscossione di tali contributi.

Il Fatto

La ricorrente, operatore di telecomunicazioni, impugnava dinanzi al TAR gli atti di ingiunzione e di pignoramento con cui un Consorzio di bonifica, tramite il proprio agente della riscossione, pretendeva il pagamento di ingenti somme a titolo di corrispettivo/contributo per l’attraversamento di beni immobili gestiti dal Consorzio, per gli anni 2011, 2012 e 2013. La società chiedeva l’accertamento del carattere indebito delle pretese, sostenendo l’illegittimità di qualsiasi onere non previsto dal Codice delle comunicazioni elettroniche.

Il Consorzio si costituiva eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche e l’inammissibilità del ricorso per tardività, nel merito contestando la fondatezza delle pretese avversarie.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari. Quanto alla giurisdizione, la controversia, pur coinvolgendo un ente preposto alla cura di interessi in materia di acque pubbliche, non incide direttamente sull’uso delle acque, ma verte sull’esercizio di un potere autoritativo di imposizione di canoni, attratto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a..

Il Collegio ha poi chiarito che le domande di accertamento negativo di un diritto soggettivo non sono soggette al termine di decadenza di 60 giorni per l’impugnazione degli atti, bensì al termine di prescrizione decennale. La mancata riassunzione del giudizio nel termine di cui all’art. 105 c.p.a., inoltre, non preclude la proposizione di un nuovo giudizio per le medesime finalità.

Nel merito, richiamando i propri precedenti e la giurisprudenza di Cassazione e Corte costituzionale, il TAR ha affermato che l’art. 93 del d.lgs. n. 259/2003 sancisce il divieto per le pubbliche amministrazioni di imporre oneri o canoni non stabiliti per legge. La norma, interpretata autenticamente, è espressione di un principio fondamentale volto a evitare trattamenti discriminatori tra operatori. Tale principio è stato esteso anche ai Consorzi di bonifica, qualificati come enti pubblici economici a cui non è consentito richiedere contributi per l’attraversamento del demanio idrico, essendo ammesse solo le prestazioni tassativamente indicate dal Codice (TOSAP, COSAP) e l’obbligo di rifusione delle spese per la sistemazione delle aree.

Quanto alla novella di cui all’art. 54 del d.lgs. n. 207/2021, che ha espressamente incluso i Consorzi tra i soggetti destinatari del divieto, il TAR l’ha ritenuta un avallo dell’orientamento già consolidato, non già una norma innovativa. Il Collegio ha infine disatteso le richieste di rimessione alla Corte di Giustizia UE e di sollevamento della questione di legittimità costituzionale, escludendo profili di irragionevolezza nella scelta legislativa di tutelare un servizio universale come quello delle comunicazioni elettroniche.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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