Rischio specifico militare non presumibile fuori dai teatri operativi (TAR Emilia-Romagna n. 1167 del 15.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio ha natura vincolante per l’Amministrazione, sicché il Comitato è legittimato passivamente nel giudizio avverso il diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. La presunzione di dipendenza da causa di servizio per esposizione a uranio impoverito, affermata dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2025, opera solo in presenza di un rischio professionale specifico, ossia di condizioni implicanti circostanze straordinarie o fatti di servizio che abbiano esposto il militare a maggiori rischi rispetto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto. Tale rischio non può desumersi dallo svolgimento di attività addestrative o di manutenzione in poligoni di tiro, ove non sia dimostrata l’esposizione a munizionamento all’uranio impoverito.

Il Fatto

Il ricorrente, graduato dell’esercito in congedo per riforma, affetto da linfoma di Hodgkin, impugnava il decreto del Ministero della Difesa che aveva escluso la dipendenza della patologia da causa di servizio, negando il correlato beneficio dell’equo indennizzo. Il diniego si fondava sul parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, che aveva ritenuto l’infermità non riconducibile all’attività lavorativa. Il militare attribuiva la neoplasia all’esposizione a nanoparticelle di metalli pesanti e a sostanze cancerogene durante l’impiego presso poligoni di tiro e nella pulizia di mezzi rientranti da missioni all’estero, attività svolte senza presidi di protezione. Il ricorso era riassunto dinanzi al TAR Emilia-Romagna all’esito della declaratoria di incompetenza territoriale del TAR del Lazio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Comitato di Verifica, rilevando che l’art. 14 del D.P.R. n. 461/2001 attribuisce al parere del Comitato natura vincolante, richiedendo all’organo di amministrazione attiva di pronunciarsi sul riconoscimento della causa di servizio “su conforme parere”. Il provvedimento in concreto lesivo è pertanto il parere stesso, correttamente intimato in giudizio.

Nel merito, il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza dell’Adunanza plenaria n. 15 del 2025, che ribalta l’ordinario onere probatorio allorché il militare abbia prestato servizio in teatri operativi esteri inquinati da uranio, gravando l’Amministrazione della dimostrazione di fattori esogeni dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica. Tale presunzione è stata tuttavia ritenuta inapplicabile al caso di specie, mancando il presupposto del rischio professionale specifico, definito dall’art. 1078, lettera d), del regolamento di esecuzione dell’art. 603 del codice dell’ordinamento militare come esposizione a circostanze straordinarie o fatti di servizio comportanti maggiori rischi rispetto ai compiti ordinari.

Dallo stato di servizio del ricorrente è emerso che questi non aveva mai partecipato a missioni all’estero in scenari di guerra, né risultava adibito a mansioni comportanti un contatto non occasionale con residui di uranio o metalli pesanti. Le attività svolte — corso per paracadutista, corso guastatori, mansioni di sorveglianza e addestramento — sono state qualificate come esposte a un rischio non superiore a quello di ogni militare. Il Tribunale ha altresì rilevato che la bonifica dei mezzi e dei materiali provenienti da teatri operativi era disciplinata da pubblicazioni tecniche risalenti agli anni 2008-2010 e che l’Italia non ha mai impiegato armamento all’uranio impoverito in attività addestrative o operative.

Quanto alla presenza di metalli pesanti nel campione biologico, il Collegio ha osservato che tali sostanze possono riscontrarsi anche in contesti urbani o industrializzati e che il campione conteneva altresì materiali ceramici, oro e tungsteno, non riconducibili all’attività militare. Infine, con riferimento alle vaccinazioni, è stato richiamato il consolidato orientamento — espresso anche da TAR Emilia-Romagna, Sez. I, n. 72/2020 — che esclude ogni evidenza scientifica di un nesso eziologico tra profilassi vaccinale e patologie neoplastiche, essendo i moduli vaccinali validati dal Consiglio Superiore di Sanità. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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