Atti di vigilanza ANAC non immediatamente lesivi se privi di effetti costitutivi (TAR Lazio n. 11707 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Gli atti adottati dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici che risultino in concreto privi di effetti costitutivi e inidonei a modificare autoritativamente la realtà giuridica, risolvendosi nell’espressione di un parere o giudizio sul comportamento dei soggetti vigilati, non sono immediatamente lesivi per i destinatari, poiché non impongono alcun comportamento necessitato. L’interesse al ricorso, quale condizione dell’azione, deve essere personale, attuale e concreto, e l’onere di dimostrarne la sussistenza grava sul ricorrente: la mera valutazione critica dell’operato del verificatore, non accompagnata da ordini, diffide o prescrizioni e priva di risonanza esterna negativa, non è sufficiente a radicare la legittimazione processuale.
Il Fatto
La società ricorrente, organismo di ispezione accreditato, era risultata aggiudicataria del servizio di verifica della progettazione di fattibilità tecnica ed economica della nuova diga del porto di Genova, ai sensi dell’art. 26, d.lgs. n. 50/2016. Conclusa positivamente l’attività di verifica, l’ANAC, nell’ambito di un procedimento di vigilanza relativo al successivo appalto integrato, estendeva l’istruttoria alle attività di verifica svolte dalla ricorrente, contestando la mancata ottemperanza alle prescrizioni del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e, con delibera n. 142 del 20 marzo 2024, rilevava un non adeguato adempimento dell’art. 26 da parte del verificatore.
La società impugnava la delibera, deducendo la violazione delle norme regolamentari sul procedimento di vigilanza e dei propri diritti difensivi, l’errore nei presupposti e la carenza di istruttoria. Nel giudizio si costituivano l’ANAC, eccependo l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, e l’Autorità di Sistema Portuale.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente ricostruito i caratteri dell’interesse al ricorso quale condizione dell’azione, richiamando la giurisprudenza costante secondo cui il vantaggio perseguito deve riguardare direttamente il ricorrente, sussistere al momento del ricorso e persistere alla decisione, e deve essere valutato con riferimento a un pregiudizio concretamente verificatosi.
Il Collegio ha quindi ricordato l’orientamento, ribadito anche dalle recenti pronunce della Sezione, secondo cui gli atti di vigilanza ANAC privi di effetti costitutivi non sono immediatamente lesivi, salvo che il loro contenuto specifico li renda idonei a vincolare l’attività dell’ente destinatario. Nel caso di specie, la delibera impugnata per il suo tenore letterale non conteneva alcun ordine, diffida o prescrizione, risolvendosi in un giudizio su alcune criticità della procedura, accompagnato dal solo invito alla committenza a comunicare eventuali modifiche progettuali.
Quanto alla lamentata lesione reputazionale, il TAR ha osservato che la ricorrente non aveva dedotto né comprovato profili concreti di lesività, omettendo qualsiasi allegazione sulla risonanza negativa esterna delle valutazioni ANAC, sia presso le amministrazioni pubbliche sia tra gli operatori del settore. Il Collegio ha infine evidenziato che il provvedimento impugnato dava conto delle giustificazioni della società, consentendo di apprezzare la vicenda nella sua complessità.
La carenza di allegazioni e prove, unitamente alla natura e al tenore dell’atto, ha condotto alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, con integrale compensazione delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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