Valutazione tecnica dell’offerta e discrezionalità della commissione di gara (TAR Campania n. 1525 del 05.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La predeterminazione dei criteri di valutazione delle offerte e l’attribuzione dei punteggi da parte della commissione giudicatrice rientrano nell’ampia discrezionalità tecnica riservata alla stazione appaltante. Le censure che investono il merito di tale valutazione sono di norma inammissibili, salvo il limite dell’abnormità, della palese inattendibilità e dell’evidente insostenibilità del giudizio tecnico. Il principio di equivalenza funzionale incontra il limite dell’aliud pro alio: non può essere offerto un bene difforme rispetto a quello descritto dalla lex specialis. Il soccorso procedimentale non è esperibile quando si risolva in un’integrazione o modificazione postuma dell’offerta tecnica, in violazione della par condicio e del principio di autoresponsabilità del concorrente.

Il Fatto

La società ricorrente partecipava a una procedura aperta indetta da un’università, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento di un servizio di ricerca finalizzato allo sviluppo di un software basato su modelli di intelligenza artificiale applicati alla ricostruzione testuale di papiri antichi frammentari.

Alla ricorrente veniva attribuito un punteggio tecnico di 64,43 punti, superiore alla soglia complessiva di sbarramento, ma subiva l’esclusione per non aver raggiunto la soglia minima prevista per il criterio relativo all’esperienza del team nell’addestramento di modelli di AI per testi frammentari. La commissione non procedeva all’aggiudicazione, essendo stati esclusi tutti i partecipanti. La società impugnava l’esclusione deducendo violazione di legge ed eccesso di potere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui la valutazione delle offerte tecniche è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile nei soli limiti della irragionevolezza, dell’errore manifesto e della illogicità. Per sconfessare il giudizio della commissione non basta dimostrarne la mera non condivisibilità: occorre provarne la palese inattendibilità.

Il punto centrale riguarda la nozione di testi frammentari. Il disciplinare e la relazione istruttoria richiedevano esperienza specifica nell’addestramento di modelli di AI applicati a testi antichi frammentari, su papiro o altri supporti. La lex specialis e il capitolato tecnico confermavano che il software richiesto doveva operare sul contenuto linguistico dei papiri ercolanesi, riconoscendo stile, sintassi e vocabolario dell’autore.

Il Collegio opera una netta distinzione tra visione artificiale applicata ad artefatti visivi, quale il restauro virtuale di affreschi e dipinti, ed elaborazione del linguaggio naturale applicata a testi antichi e lacunosi. I progetti allegati dalla ricorrente afferivano alla sfera visiva e non implicavano alcuna interpretazione delle configurazioni linguistiche: ne consegue che la valutazione di zero punti non è illogica, trattandosi di esperienza riconducibile a un ambito diverso da quello richiesto, secondo lo schema dell’aliud pro alio.

Priva di pregio è la censura di contraddittorietà con le valutazioni relative al riconoscimento automatico dei caratteri e ai curricula professionali. Il primo criterio premia lo strumento tecnologico volto a leggere “il visibile”; il secondo la capacità di gestire l’incertezza del supporto rovinato, cioè “il non visibile”; il terzo le competenze accademiche dei singoli. I perimetri valutativi restano distinti.

Il soccorso procedimentale non è esperibile, poiché si tradurrebbe in una integrazione postuma dell’offerta tecnica in un profilo essenziale, vietata a tutela della par condicio e in forza del principio di autoresponsabilità. Infine, il punteggio numerico integra di per sé sufficiente motivazione, quando i criteri siano prefissati con chiarezza e adeguato grado di dettaglio. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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