Esclusione illegittima senza verifica della continuità aziendale per DURC negativo (TAR Emilia-Romagna n. 1171 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esclusione da una gara d’appalto disposta ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c-bis), d.lgs. n. 50/2016 per la sussistenza di un debito contributivo della società dante causa è illegittima se la stazione appaltante non verifica che l’irregolarità, ancorché attestata da DURC successivo al trasferimento, sia almeno in parte riconducibile ai contratti oggetto di cessione o affitto di ramo d’azienda. La responsabilità del cessionario è limitata ai fatti precedenti imputabili al dante causa. Il grave illecito professionale idoneo a fondare l’esclusione postula una valutazione concreta sull’incidenza del fatto rispetto all’attività svolta dall’operatore, sulla gravità e sulla definitività della pronuncia. In materia di punteggi premiali, la lex specialis che richieda la certificazione linguistica anche per il personale di madrelingua non è irragionevole, in quanto garantisce la par condicio tra i concorrenti.
Il Fatto
La società ricorrente partecipava alla gara indetta dalla Prefettura di Bologna per l’affidamento del servizio di gestione di un centro di accoglienza per richiedenti protezione internazionale, classificandosi al secondo posto. Dopo l’esclusione della prima classificata, anche la ricorrente veniva esclusa per due ragioni: la pendenza di carichi per illeciti professionali a carico di soggetti che avevano ricoperto cariche sociali in società delle quali la ricorrente aveva acquistato e preso in affitto rami d’azienda, e la sussistenza di un DURC negativo a carico della società dante causa.
L’esclusione veniva impugnata e, nelle more, la gara veniva aggiudicata a un RTI, che proponeva ricorso incidentale avverso il punteggio attribuito alla ricorrente per il criterio relativo alle conoscenze linguistiche del personale. Il giudizio di primo grado si concludeva con una sentenza favorevole al controinteressato, ma il Consiglio di Stato annullava con rinvio, ritenendo il ricorso incidentale condizionato all’esito dell’impugnazione principale.
La Motivazione della Corte
Il TAR Emilia-Romagna ha accolto il ricorso principale, annullando l’esclusione. In relazione al DURC negativo, il Collegio ha rilevato come l’irregolarità contributiva, attestata da un certificato del dicembre 2022, fosse successiva all’acquisto e all’affitto dei rami d’azienda avvenuti nel 2020 e nel 2021. Richiamando i principi che limitano la responsabilità del cessionario ai fatti precedenti imputabili al dante causa, il Tribunale ha censurato la condotta della stazione appaltante che aveva presunto una “sostanziale continuità aziendale” senza verificare se parte del debito fosse maturata durante l’esecuzione dei contratti oggetto di trasferimento.
Quanto ai carichi pendenti, la Corte ha condiviso le conclusioni del C.G.A.R.S., secondo cui il fatto contestato all’amministratore – pur se commesso nel triennio antecedente – non integra gli estremi del grave illecito professionale, non afferendo all’attività svolta dall’operatore economico e non essendo caratterizzato da gravità e definitività. L’accoglimento del ricorso principale ha reso necessario l’esame del ricorso incidentale, ritenuto ricevibile in quanto proposto solo dopo l’aggiudicazione, momento in cui il controinteressato ha acquisito la legittimazione a contestare i punteggi.
Nel merito, il ricorso incidentale è stato ritenuto fondato: la lex specialis richiedeva la certificazione QCER di livello C1 anche per il personale di madrelingua, come precisato dalla stazione appaltante in sede di chiarimenti. Tale interpretazione, non superando i limiti della mera integrazione della legge di gara, è stata giudicata logica e ragionevole, essendo la madrelingua un concetto di difficile definizione e verifica. La mancata impugnazione di tale previsione ha comportato l’applicazione della regola, con la decurtazione del punteggio attribuito alla ricorrente e la conseguente conferma dell’aggiudicazione in favore del controinteressato.
La domanda risarcitoria della ricorrente è stata respinta per carenza di nesso causale: la società, pur se illegittimamente esclusa, non avrebbe comunque ottenuto l’aggiudicazione alla luce della decurtazione del punteggio. Il Tribunale ha infine disposto la compensazione delle spese di lite, attesa la complessità della vicenda.
Nota della Redazione
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