L’inerzia nell’esecuzione degli obblighi non impugnati legittima il diniego di revoca dell’inagibilità (TAR Emilia-Romagna n. 768 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata impugnazione di un’ordinanza contingibile e urgente con cui il Comune ha ingiunto a un condominio l’esecuzione di verifiche statiche e opere di ripristino sull’intero fabbricato rende definitivi gli obblighi in essa previsti, con la conseguenza che l’interessato è tenuto a darvi integrale esecuzione, a prescindere dalla natura condominiale o esclusiva delle parti interessate. La successiva ordinanza che dispone il prosieguo dell’inagibilità di un’unità immobiliare fino al completamento delle opere prescritte non richiede la sussistenza di un pericolo attuale e concreto ex art. 107 d.lgs. n. 267/2000 qualora la precedente ingiunzione, non ottemperata integralmente, non sia stata rimossa. Le censure relative alla natura non condominiale delle porzioni oggetto degli interventi avrebbero dovuto essere proposte avverso il provvedimento originario, ormai divenuto inoppugnabile.
Il Fatto
Il condominio ricorrente impugnava l’ordinanza dirigenziale con cui il Comune aveva disposto il prosieguo dell’inagibilità dell’unità abitativa sub. 6 fino al completamento di tutte le opere murarie, impiantistiche e di finitura necessarie al ripristino dell’immobile, da certificarsi tramite perizia di tecnico abilitato.
Il provvedimento traeva origine da una precedente ordinanza del 28.08.2024, non impugnata, con cui il Comune aveva ingiunto al condominio di mettere in sicurezza lo spanciamento di un muro, eseguire un’approfondita verifica dei muri interessati da lesioni sull’intero fabbricato e depositare apposita perizia attestante il ripristino delle condizioni di sicurezza. Il condominio, eseguiti i lavori di riparazione con la tecnica del “cuci e scuci” e rimossi i puntelli, chiedeva la revoca dell’inagibilità, ma il Comune, all’esito di un sopralluogo, rilevava il permanere di lesioni, avvallamenti e impianti non ripristinati, confermando lo stato di inagibilità con l’ordinanza impugnata.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso valorizzando, in primo luogo, il dato della mancata impugnazione dell’ordinanza del 28.08.2024: gli obblighi in essa previsti erano pertanto divenuti definitivi, con conseguente onere del condominio di darvi integrale esecuzione. La relazione tecnica prodotta dal condominio dimostrava, tuttavia, che la verifica statica era stata limitata alla sola porzione lato nord del primo corpo di fabbrica, laddove l’ordinanza imponeva un accertamento sull’intero fabbricato, costituente un’unica unità strutturale non separata da giunti sismici.
Il Collegio ha quindi ritenuto infondate le censure concernenti la carenza di pericolo attuale e concreto e la violazione del principio di proporzionalità: il mantenimento dell’inagibilità trovava fondamento non già in difetti di mera finitura, ma nella persistente incompletezza delle opere di ripristino e nelle verifiche tecniche solo parzialmente eseguite, circostanze emerse dal sopralluogo comunale che aveva accertato lesioni murarie, avvallamenti nei pavimenti e impianti non integralmente ripristinati.
Quanto al motivo relativo alla natura non condominiale delle porzioni interessate, il TAR ha precisato che tale doglianza avrebbe dovuto essere proposta avverso l’ordinanza del 28.08.2024, ormai definitiva, non potendo essere fatta valere in sede di impugnazione dell’atto consequenziale. Respinta anche l’ultima censura di contraddittorietà dell’azione amministrativa, avendo il Comune costantemente preteso l’ottemperanza integrale all’originaria ingiunzione, comprensiva delle verifiche sull’intero fabbricato e dell’esecuzione di tutte le opere di assicurazione e ripristino necessarie alla piena sicurezza ed agibilità.
La sentenza conferma che l’ordinanza di cui all’art. 107 d.lgs. n. 267/2000, nel contesto della tutela della pubblica incolumità, può legittimamente essere reiterata o confermata in presenza di un’inottemperanza parziale agli obblighi già imposti e non rimossi, senza che occorra una nuova e autonoma valutazione di pericolosità. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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