Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e dichiarazione di parte (TAR Campania n. 1953 del 27.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando la parte ricorrente dichiara in udienza, prima della spedizione della causa in decisione, di non avere più interesse alla definizione del giudizio. Il principio della domanda impedisce al giudice amministrativo ogni pronuncia nel merito in assenza di un interesse azionato e attuale. L’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm. fonda l’improcedibilità su una situazione di fatto o di diritto nuova, che rende certa e definitiva l’inutilità della sentenza. La distinzione rispetto alla cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, cod. proc. amm. riposa sul carattere integralmente satisfattivo, o meno, del sopravvenuto operato della pubblica amministrazione. La natura processuale della decisione giustifica la compensazione delle spese.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un appartamento ubicato in un comune, impugnava l’ordinanza con cui l’ente locale ingiungeva la rimozione di alcune opere edilizie realizzate sull’immobile. Il gravame, notificato e depositato, era sorretto da censure di illegittimità articolate in quattro motivi: difetto di motivazione e di istruttoria, erronea qualificazione delle opere interne, insussistenza dell’obbligo di permesso di costruire per taluni manufatti e omessa comunicazione di avvio del procedimento.
Il Comune si costituiva in giudizio, depositando documentazione e memoria difensiva, e concludeva per il rigetto del ricorso. All’udienza pubblica la causa era introitata per la decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, come da verbale di udienza, la parte ricorrente ha dichiarato espressamente di non avere più interesse alla definizione del giudizio. Tale dichiarazione preclude la decisione nel merito della controversia e impone la declaratoria di improcedibilità.
Il giudice richiama il quadro normativo di riferimento. L’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. disciplina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta piena soddisfazione della pretesa; l’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm. prevede espressamente l’ipotesi dell’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
La motivazione ricostruisce la distinzione tra i due istituti secondo la giurisprudenza amministrativa richiamata. Il sopravvenuto difetto di interesse opera quando il nuovo provvedimento non soddisfa integralmente il ricorrente e determina una nuova conformazione dell’assetto del rapporto tra pubblica amministrazione e amministrato. La cessazione della materia del contendere si determina, invece, quando l’operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell’interesse azionato. A sostegno il Collegio cita TAR Napoli n. 4051 del 2016, TAR Bari n. 869 del 2016 e TAR Roma n. 6410 del 2016.
Il Tribunale richiama poi il principio della domanda: il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso e il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha promosso. Il giudice adito non ha alcuna possibilità di decidere nel merito ove la parte attrice, prima della spedizione della causa in decisione, abbia dichiarato di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati. Richiama in proposito TAR Campobasso n. 149 del 2021, Cons. Stato n. 4913 del 2012 e Cons. Stato n. 3848 del 2016.
La declaratoria presuppone una situazione di fatto o di diritto nuova, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, per essere venuta meno l’utilità della pronuncia del giudice (Cons. Stato n. 3260 del 2021). Nella fattispecie la dichiarazione della parte preclude il merito, con declaratoria ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm. (Cons. Stato n. 3061 del 2018, n. 4290 del 2018, n. 4310 del 2018, TAR Lazio n. 4514 del 2016). Stante la natura processuale della decisione, le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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