Ottemperanza al giudicato sulla carta docente ai supplenti precari (TAR Molise n. 8 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, che accerta il diritto del docente supplente precario al beneficio della carta del docente è azionabile davanti al giudice amministrativo con il rimedio dell’ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il titolo esecutivo giudiziale, dopo le modifiche recate all’art. 475 cod. proc. civ. dal d.lgs. n. 149/2022, come modificato dalla legge n. 197/2022, non richiede più la spedizione in forma esecutiva: è sufficiente la notificazione della copia attestata conforme all’originale. Accertata l’inottemperanza, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine perentorio e può nominare fin d’ora il commissario ad acta per il caso di inadempimento perdurante. La nomina del commissario esclude, allo stato, i presupposti per l’astreinte di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., salva diversa valutazione su nuova istanza di parte.
Il Fatto
Il Tribunale di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza n. 225/2023 del 30.11.2023 aveva accertato il diritto della ricorrente, docente precaria titolare di supplenze in otto anni scolastici, al riconoscimento del beneficio della carta del docente, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare la somma complessiva di € 3.500,00, oltre interessi o rivalutazione fino all’effettivo soddisfo.
Passata la sentenza in giudicato, la docente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Molise, chiedendo la nomina di un commissario ad acta per il caso di inottemperanza protratta oltre il termine assegnato e la fissazione di una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva. L’amministrazione si è costituita con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato i presupposti dell’azione. Le allegazioni documentali hanno attestato l’ammissibilità del rimedio: il passaggio in giudicato della sentenza risultava dall’attestazione resa dal Tribunale di Campobasso in data 21.07.2025.
La sentenza era stata notificata in copia conforme all’indirizzo PEC dell’amministrazione già il 14.01.2024. Sul punto il TAR richiama le modifiche introdotte all’art. 475 cod. proc. civ. dal d.lgs. n. 149/2022, come modificato dalla legge n. 197/2022: dal 28 febbraio 2023, per portare ad esecuzione le sentenze del giudice ordinario, non è più richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva, essendo sufficiente il rilascio in copia attestata conforme all’originale. Le modalità di notificazione seguite dalla ricorrente sono state quindi ritenute adeguate.
Il titolo azionato — una sentenza del giudice ordinario del lavoro — rientra tra quelli la cui inesecuzione può trovare attuazione con l’ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che appunto disciplina il giudizio volto a ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
Nel merito, la somma di € 3.500,00 richiesta a titolo di sorte capitale corrisponde a quella indicata nel titolo. Il TAR ha pertanto ordinato al Ministero di dare esecuzione ai pagamenti non ancora effettuati, mettendo a disposizione la carta docente o altro equipollente per gli anni scolastici indicati, nel termine ultimativo di 40 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza.
In conformità alla richiesta della ricorrente, il Collegio ha nominato fin d’ora il commissario ad acta, individuato ratione muneris nel Direttore generale preposto alla competente Direzione generale, con facoltà di delega e senza compenso, destinato ad attivarsi su istanza di parte in caso di vana scadenza del termine e a provvedere in ulteriori 40 giorni. Proprio in ragione di tale nomina il Tribunale non ha ravvisato, allo stato, i presupposti per l’astreinte ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., salva diversa valutazione su eventuale nuova istanza nel caso di mancata collaborazione dell’amministrazione. Le spese del giudizio, liquidate in € 850,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario, sono state poste a carico del Ministero.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.