Ottemperanza al giudicato sulla carta elettronica del docente senza formula esecutiva (TAR Lombardia n. 883 del 08.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche quando il titolo giudiziale sia privo della formula esecutiva, non più necessaria dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. Riforma Cartabia), che ha modificato l’art. 475 cod. proc. civ. e l’art. 115 cod. proc. amm.. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, senza che l’amministrazione abbia provveduto, il ricorso ex art. 112 cod. proc. amm. è fondato. Il giudice amministrativo condanna l’amministrazione a dare integrale esecuzione alla sentenza entro un termine perentorio e, in caso di persistente inadempimento, nomina un commissario ad acta.

Il Fatto

La ricorrente ha agito dinanzi al TAR Lombardia ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm. per ottenere l’esecuzione della sentenza del giudice del lavoro, con cui era stato accertato il suo diritto a percepire il beneficio della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, nell’importo di € 500,00 annui, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione le relative somme.

La sentenza, notificata all’amministrazione, non era stata appellata ed era passata in giudicato. La ricorrente ha dedotto il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo e la totale inerzia del Ministero, chiedendo la condanna all’esecuzione e, in caso di perdurante inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la sussistenza dei presupposti processuali. Il giudice del lavoro ha rilevato che la sentenza azionata è passata in giudicato ancorché priva della formula esecutiva. Secondo il Tribunale, tale formula non è più necessaria ai fini dell’ammissibilità del giudizio di ottemperanza, in seguito all’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, che ha modificato l’art. 475 cod. proc. civ. e l’art. 115 cod. proc. amm.

Il Collegio ha poi accertato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, entro cui le amministrazioni dello Stato completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti l’obbligo di pagamento di somme.

Risultano così soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. Non è contestato in giudizio che il Ministero non abbia dato ottemperanza alla sentenza azionata.

Il ricorso è stato pertanto accolto, con condanna dell’amministrazione resistente a dare completa esecuzione alla sentenza entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente decisione. In caso di persistente inadempimento, all’esecuzione provvederà, entro i successivi novanta giorni, un commissario ad acta, nominato nel Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delegare l’esercizio dei poteri commissariali a dirigenti e funzionari della Direzione generale competente.

Il commissario potrà ricorrere, in caso di non capienza dei capitoli di bilancio, all’istituto del pagamento in conto sospeso, disciplinato dall’art. 14, comma 2, l. n. 669 del 1996. Trattandosi di funzioni affidate a soggetto già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si è dato luogo alla liquidazione di alcun compenso. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.000,00, con distrazione a favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *