Conversione permesso soggiorno e cessazione materia del contendere (TAR Emilia-Romagna n. 752 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere nel giudizio amministrativo va dichiarata, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., quando l’Amministrazione, all’esito di un riesame disposto in sede cautelare, adotti un provvedimento satisfattivo dell’interesse del ricorrente, quale il rilascio del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno. La sopravvenuta adozione dell’atto richiesto determina il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso, rendendo superflua ogni ulteriore statuizione nel merito della controversia.
Il Fatto
Un cittadino straniero, titolare di permesso di soggiorno per motivi di tirocinio, impugnava il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione aveva respinto l’istanza di conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato. Il diniego era motivato dalla circostanza che il tirocinio risultava interrotto alla data della domanda. Il ricorrente deduceva l’irragionevolezza del diniego, sostenendo che il contratto di lavoro era stato regolarmente sottoscritto e che l’errore — ammesso dal datore di lavoro — era scusabile.
Con ordinanza cautelare il Tribunale accoglieva l’istanza, ai fini del riesame, ritenendo che l’Amministrazione dovesse rivalutare compiutamente la posizione dell’interessato, anche in contraddittorio con l’ente di formazione, per verificare la possibilità di riattivare il tirocinio o valorizzare l’attività già svolta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ricostruito l’evoluzione della vicenda successiva all’ordinanza cautelare. Dall’istruttoria svolta dall’Amministrazione in sede di riesame era emerso che l’indicazione della opzione “tirocinio interrotto” era erronea: l’Agenzia regionale per il lavoro aveva accertato il pieno raggiungimento degli obiettivi formativi, sicché la corretta opzione era quella del tirocinio terminato anticipatamente per raggiungimento degli obiettivi. Il soggetto promotore aveva prodotto la relazione corretta e la Prefettura aveva proceduto alla valutazione della documentazione integrativa.
A seguito del parere positivo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, l’Amministrazione aveva convocato il lavoratore e definito gli adempimenti di competenza per l’invio alla Questura della domanda di conversione. In udienza pubblica, parte ricorrente ha dichiarato che il nulla osta alla conversione era stato rilasciato e che era pertanto cessata la materia del contendere.
Il Tribunale ha ritenuto che, alla luce di tale dichiarazione e delle note depositate dalla difesa erariale, non restasse che dichiarare la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., con compensazione delle spese di lite. A fondamento della compensazione, il Collegio ha evidenziato che il ricorrente non aveva portato a termine il tirocinio previsto, circostanza che non poteva essere trascurata dall’Amministrazione, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 14, comma 6, d.P.R. n. 394/1999.
Nota della Redazione
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