Diniego di riconoscimento del titolo estero e obbligo di esame comparativo (TAR Lazio n. 2521 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riconoscimento dei titoli abilitativi conseguiti in altro Stato membro, l’Amministrazione non può rigettare l’istanza per sole carenze documentali, ma deve procedere a un esame comparativo e concreto dei percorsi formativi, valutando se l’interessato abbia raggiunto il medesimo livello di competenze richiesto in Italia, salva l’adozione di misure compensative ai sensi dell’art. 22 d.lgs. n. 206/2007. La richiesta di apostille ai sensi della Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 non è contemplata dalla direttiva 2005/36/CE né dal modulo di istanza, e non può essere imposta in maniera generale con valore ostativo alla procedibilità, essendo ammesse copie autenticate solo in caso di dubbio fondato e ove strettamente necessario. La condotta dell’Amministrazione che resti inerte e poi assegni termini perentori, rifiutando le proroghe, viola i doveri di collaborazione e buona fede e il principio del soccorso istruttorio.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha rigettato la sua istanza di riconoscimento del titolo formativo e abilitativo conseguito in Romania, relativo a una classe di concorso, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare.
Il diniego si fondava sull’assenza di tre elementi: l’Adeverinta ministeriale romena, la documentazione attestante la durata legale dei percorsi Nivel I e Nivel II, e l’apostille o altra forma di legalizzazione dei titoli esteri. Con ordinanza n. 4523 il Collegio aveva accolto la domanda cautelare, rilevando che il rigetto, basato su carenze formali, non appariva conforme ai principi dell’Adunanza Plenaria n. 18/2022. Nel corso del giudizio la ricorrente ha depositato l’Adeverinta ministeriale in lingua originale e tradotta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha scrutinato congiuntamente i motivi, in quanto connessi, ritenendo il ricorso fondato. Il primo profilo riguarda la condotta procedimentale dell’Amministrazione: essa è rimasta inerte in una prima fase, ha poi assegnato termini perentori stringenti, ha respinto le istanze di proroga e ha infine negato il riconoscimento senza effettuare alcun esame comparativo.
Tale condotta non è conforme ai doveri di collaborazione e buona fede che devono ispirare l’azione amministrativa e che fondano il principio del soccorso istruttorio, richiamato sulla scorta di Cons. St., II, n. 7121/2024 e Cons. St., VII, n. 7051/2024. Il Collegio ha precisato che nel caso di specie non operano i limiti correlati alla par condicio, non trattandosi di procedura concorsuale o comparativa. Né può giustificare il diniego la possibilità di presentare una nuova istanza completa, poiché ciò duplicherebbe i procedimenti e inciderebbe negativamente sulla partecipazione alle procedure concorsuali e alle GPS.
Quanto all’apostille, il Collegio ha osservato che l’adempimento non è richiesto in modo esplicito dalla direttiva 2005/36/CE, né dal modulo di istanza originario, né dal d.lgs. n. 206/2007. L’art. 50 della direttiva, integrato dall’Allegato VII, prevede un sistema di verifica dell’autenticità fondato sul dialogo tra Stati membri e sul non aggravamento della posizione del richiedente. Le copie autenticate possono essere richieste solo in una fase successiva e in caso di dubbio fondato, ai sensi dell’art. 17, comma 9-bis, d.lgs. n. 206/2007. Imporre l’apostille con valore ostativo contrasta con lo scopo del sistema di riconoscimento reciproco e trascura approcci più proporzionali, come le verifiche ex post o a campione.
Infine, sull’Adeverinta ministeriale, il Collegio ha ritenuto che essa costituisca un atto con valore certificativo del percorso formativo, utile ma non necessario, al pari degli Adeverinta universitari (Nivel). La sua assenza non può di per sé condurre al rigetto, dovendo l’Amministrazione effettuare in ogni caso una valutazione concreta e individuale dei titoli acquisiti. Il provvedimento è quindi illegittimo laddove ha rigettato l’istanza senza analizzare comparativamente i percorsi formativi e senza verificare se l’interessata abbia raggiunto il medesimo livello di competenze, salva l’adozione di misure compensative.
Il ricorso è stato accolto, con annullamento dell’atto impugnato nei sensi di cui in motivazione. L’Amministrazione dovrà pronunciarsi nuovamente sull’istanza applicando i principi esposti e tenendo conto degli atti depositati. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità e novità delle questioni.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.