SCIA e limiti dimensionali nel sito UNESCO: illegittimità per errore materiale (Cons. Stato n. 6661 del 26.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel sito UNESCO il limite dimensionale minimo dei locali destinati ad attività di laboratorio e di vendita al dettaglio va verificato sulla consistenza reale del bene, non sulla misura indicata nella SCIA quando la divergenza sia frutto di errore materiale. La legittimità delle norme regolamentari che impongono tale limite non esclude che l’Amministrazione debba valutare il dato effettivo del locale. È illegittimo il provvedimento che dichiari l’attività già avviata in violazione del Regolamento quando la legittimità dei presupposti provvedimenti inibitori sia sub iudice e la loro efficacia sia stata sospesa in via cautelare. In tal caso la Commissione è tenuta a esaminare nel merito la proposta di deroga, non potendo la richiesta costituire sanatoria di un’attività abusiva.
Il Fatto
La società appellata presentava a Roma Capitale due SCIA per l’esercizio di un laboratorio artigianale alimentare e di una pescheria in locali siti in area UNESCO. In fase di segnalazione indicava superfici inferiori a quelle reali, frutto di errore materiale dopo l’accorpamento dei locali. Il Comune dichiarava l’inefficacia delle SCIA per il mancato rispetto del limite dimensionale di 80 mq e del divieto di apertura di nuove attività alimentari nel sito UNESCO.
La società impugnava i provvedimenti davanti al TAR Lazio, che accoglieva il ricorso e i motivi aggiunti, annullando anche il diniego di esame della proposta di deroga. Roma Capitale proponeva appello, deducendo violazione dell’art. 112 c.p.c. e contestando la sindacabilità delle norme regolamentari. La società appellata resisteva e spiegava appello incidentale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il primo motivo. Il TAR non ha deciso ultra petita: la società aveva effettivamente censurato la legittimità delle norme regolamentari di cui agli artt. 14 e 16 della DAC n. 109/2023, sia sotto il profilo dimensionale sia sotto quello della proroga del divieto. Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato risulta pertanto rispettato.
Sul merito, il Consiglio di Stato richiama l’indirizzo di Sez. V n. 112 del 2026, che ha ritenuto legittime le disposizioni regolamentari sui limiti dimensionali nel sito UNESCO. Tale pronuncia, però, riguardava il trasferimento di un’attività di vicinato e non è specificamente applicabile alla fattispecie, relativa ai limiti dell’attività di laboratorio. La legittimità della norma non esime dal verificare il dato concreto.
L’illegittimità dei provvedimenti impugnati viene desunta da aspetti tipicamente fattuali. All’epoca della presentazione della SCIA il locale laboratorio aveva una consistenza sostanziale di circa 80 mq, quindi entro i limiti regolamentari. La divergenza tra superficie dichiarata e superficie reale era dovuta a errore materiale, come confermato dal contratto di locazione e dall’accorpamento dei locali. La documentazione prodotta in appello è ammissibile ex art. 104 c.p.a., essendosi formata dopo il trattenimento in decisione.
Va confermata anche la statuizione sul diniego di esame della proposta di deroga. Al momento della presentazione, la legittimità dei provvedimenti di inefficacia era sub iudice e la loro efficacia era stata sospesa in via cautelare. La Commissione non poteva quindi affermare che l’attività fosse stata avviata in violazione del Regolamento e avrebbe dovuto esaminare la proposta nel merito. La questione sulla revisione degli indici di saturazione non assume rilievo, essendo stata confermata la revisione dei dati con deliberazione assembleare.
Ne consegue il rigetto dell’appello principale e l’improcedibilità dell’appello incidentale per sopravvenuto difetto di interesse. Roma Capitale è condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.