Prova concorso vigili del fuoco: insidia del percorso e caso fortuito (TAR Lazio n. 952 del 16.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La clausola della lex specialis che sanziona con l’esclusione il mancato superamento della prova di capacità operativa, anche in conseguenza di interruzione per infortunio, va interpretata in chiave integrativa e correttiva alla luce dei principi generali dell’ordinamento. Assume quindi valenza scriminante il caso fortuito e la forza maggiore, quali eventi imprevedibili ed estranei alla sfera di dominio del candidato che, sopraggiungendo durante l’esecuzione della prova, gli impediscono di svolgerla correttamente o di completarla nei tempi previsti. Spetta all’amministrazione, una volta allegata dal candidato un’insidia del percorso, fornire adeguata confutazione, dimostrando la regolarità dell’allestimento e gli accorgimenti adottati a garanzia degli esaminati. L’impedimento non contestato in modo specifico può ritenersi provato per effetto del principio di non contestazione di cui all’art. 64, comma 2, cod. proc. amm.

Il Fatto

Il ricorrente ha partecipato alla procedura speciale di reclutamento a domanda riservata al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, indetta con il decreto dipartimentale n. 238 del 14 novembre 2018. Convocato il 5 ottobre 2023 per sostenere le prove di capacità operativa, ha mancato il superamento del modulo 3, relativo alla valutazione dell’acquaticità, concludendo la prova in 45,42 secondi a fronte del tempo massimo di 35 secondi.

Il candidato ha imputato il ritardo al fatto che una mano si è impigliata in un “cordino” posto sotto il livello dell’acqua, con cui erano collegati i vari ostacoli, non rappresentato nelle immagini del percorso contenute nell’allegato “C” al bando. Ha quindi impugnato l’esclusione, deducendo l’irregolarità del campo di svolgimento e l’imprevedibilità dell’evento, non imputabile a un suo limite atletico. L’amministrazione ha eccepito l’irricevibilità per mancata impugnazione delle clausole del bando e ha contestato la ricostruzione dei fatti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto respinto l’eccezione di irricevibilità, già disattesa in sede cautelare, chiarendo che l’onere di impugnazione immediata è circoscritto alle clausole riguardanti i requisiti di partecipazione che siano di per sé ostativi all’ammissione.

Nel merito, l’art. 8 del decreto dipartimentale n. 238/2018 impone il superamento della prova di capacità fisica, finalizzata ad accertare l’efficienza operativa in vista dello svolgimento dei compiti di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 217/2005. L’allegato “C” stabilisce che l’interruzione di uno dei moduli, anche per infortunio, determina il non superamento della prova. Il TAR ha però precisato che la disposizione va applicata tenendo conto dei principi generali, riconoscendo valenza scriminante al caso fortuito e alla forza maggiore.

Poiché la legittimità dell’esclusione presuppone una rigorosa verifica della regolarità del percorso, il Collegio aveva chiesto all’amministrazione, con l’ordinanza n. 19471/2023, di chiarire il posizionamento del cordino e i requisiti di sicurezza. L’amministrazione ha riscontrato con una relazione generica, confermando la presenza del cordino ma nulla dicendo sugli accorgimenti adottati a tutela degli esaminati, e ha solo “dubitato” della corrispondenza delle foto prodotte.

Il Collegio ha qualificato tali controdeduzioni come irrefragabilmente generiche e approssimative. Poiché l’amministrazione ha usato un cordino per collegare gli ostacoli, era suo onere spiegare perché un candidato non potesse impigliarvisi. Il ricorrente ha fornito un principio di prova sull’insidia; l’assenza di adeguata confutazione rende credibile la tesi dell’intralcio e consente di qualificare l’impedimento come caso fortuito, provato in applicazione del principio di non contestazione.

Il ricorso è stato quindi accolto, con annullamento del provvedimento di esclusione e consolidamento degli esiti delle prove successivamente sostenute in ottemperanza alle decisioni cautelari. Le spese sono state integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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