Accertato il silenzio-assenso per il decorso del termine senza un tempestivo diniego (TAR Emilia-Romagna n. 755 del 22.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti autorizzatori disciplinati dall’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003, la richiesta di documentazione integrativa costituisce l’unica causa di sospensione del termine di conclusione del procedimento, a condizione che sia inoltrata all’interessato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione dell’istanza. Una richiesta tardiva non produce effetti interruttivi o sospensivi del procedimento. Il preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis della legge n. 241/1990 non sospende né interrompe il termine di sessanta giorni per la definizione del procedimento. Decorso inutilmente tale termine, si forma il silenzio-assenso e l’eventuale provvedimento di diniego adottato successivamente è tardivo e, pertanto, inefficace ai sensi dell’art. 49-ter del d.lgs. n. 259/2003.

Il Fatto

La società ricorrente, gestore di una rete radiomobile, presentava al Comune istanza per l’ottenimento dell’autorizzazione unica all’installazione di una stazione radio base per la telefonia mobile. L’Amministrazione avviava il procedimento convocando una conferenza di servizi in forma semplificata asincrona, nell’ambito della quale l’organo tecnico ambientale esprimeva parere favorevole, mentre il servizio urbanistica comunale rendeva un parere negativo. Nonostante le osservazioni presentate dalla società istante, il Comune adottava un provvedimento di diniego, contro il quale la società proponeva ricorso, deducendo, tra i motivi, l’avvenuta formazione del silenzio-assenso per il decorso del termine procedimentale.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal Comune per la mancata notifica alla Provincia, autrice del piano territoriale impugnato, rilevando che tale eccezione avrebbe potuto determinare al più un’inammissibilità limitata alla sola domanda di caducazione della previsione pianificatoria.

Nel merito, il Collegio ha ritenuto dirimente la censura relativa alla formazione del silenzio-assenso. Ha rilevato che, ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003, il termine di sessanta giorni per la conclusione del procedimento può essere sospeso solo da una richiesta di integrazione documentale inoltrata al diretto interessato entro quindici giorni dalla ricezione dell’istanza.

Nel caso di specie, la richiesta di documentazione integrativa era stata formulata internamente dal servizio urbanistica al SUAP entro il termine, ma era stata trasmessa alla società istante solo dopo trentaquattro giorni dalla presentazione della domanda. Il Tribunale ha chiarito che tale richiesta interna non poteva produrre alcun effetto sospensivo del termine, essendo necessario che la richiesta fosse rivolta direttamente al soggetto istante.

Conseguentemente, il termine di sessanta giorni risultava ormai decorso quando il Comune aveva adottato il diniego, intervenuto complessivamente dopo settantadue giorni dalla presentazione dell’istanza. Il Collegio ha inoltre escluso che il preavviso di rigetto potesse spiegare effetti sospensivi o interruttivi sul procedimento, richiamando il consolidato orientamento secondo cui l’Amministrazione, per evitare la formazione del silenzio-assenso, deve adottare il provvedimento finale entro il termine perentorio.

In ragione di ciò, il TAR ha accolto il ricorso, accertando la formazione del silenzio-assenso sull’istanza e dichiarando l’inefficacia del diniego tardivo ai sensi dell’art. 49-ter del d.lgs. n. 259/2003, senza poter esaminare nel merito le questioni urbanistiche sollevate dal Comune, che ha ritenuto potenzialmente valutabili in un’eventuale successiva sede di autotutela.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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